IMPUGNARE L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA NON HA EFFETTI DEFINITIVI

18/11/2008

L'aggiudicazione provvisoria di un appalto è un atto di natura endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto provvisori, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione dell'interesse della ditta che non è risultata vincitrice, che si verifica soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Per tale motivo la concorrente non aggiudicataria della gara ha non l'onere, bensì la mera facoltà di impugnare immediatamente l'aggiudicazione provvisoria, salvo l'onere di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 5691 dello scorso 14 novembre, attraverso la quale i giudici del Consiglio di Stato sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato da un'associazione temporanea di impresa contro l'aggiudicazione provvisoria di una gara e il successivo rigetto del primo ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale.

Senza entrare nel merito, i giudici hanno chiarito un concetto di per sé molto chiaro: ovvero che per produrre un effetto, in una gara d'appalto il ricorso va presentato contro l'aggiudicazione definitiva e non quella provvisoria, in quanto quest'ultima non produce alcun effetto definitivo sull'aggiudicazione definitiva del bando. È nell'ambito dell'aggiudicazione definitiva che il concorrente può utilmente ottenere la tutela della propria posizione soggettiva.




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