L'aggiudicazione provvisoria di un appalto è un atto di natura
endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto
provvisori, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione
dell'interesse della ditta che non è risultata vincitrice, che si
verifica soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Per tale motivo
la concorrente non aggiudicataria della gara ha non l'onere, bensì
la mera facoltà di impugnare immediatamente l'aggiudicazione
provvisoria, salvo l'onere di impugnare la successiva
aggiudicazione definitiva.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 5691 dello scorso
14 novembre, attraverso la quale i giudici del Consiglio di Stato
sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato da
un'associazione temporanea di impresa contro l'aggiudicazione
provvisoria di una gara e il successivo rigetto del primo ricorso
presentato al tribunale amministrativo regionale.
Senza entrare nel merito, i giudici hanno chiarito un concetto di
per sé molto chiaro: ovvero che per produrre un effetto, in una
gara d'appalto il ricorso va presentato contro l'aggiudicazione
definitiva e non quella provvisoria, in quanto quest'ultima non
produce alcun effetto definitivo sull'aggiudicazione definitiva del
bando. È nell'ambito dell'aggiudicazione definitiva che il
concorrente può utilmente ottenere la tutela della propria
posizione soggettiva.
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