Gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione del 36%
prevista dalla legge 449/1997 e s.m. per interventi realizzati
sulle parti devono essere effettuati dall'amministratore pro
tempore ovvero da uno dei condomini dello stabile, con l'obbligo di
allegare, in aggiunta alla documentazione richiesta, una copia
della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori
e una copia della tabella millesimale relativa alla ripartizione
delle spese.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 442/E dello
scorso 17 novembre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito alcuni concetti prendendo spunto da una richiesta di
interpello da parte dell'amministratore di un condominio in merito
alla fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 449/1997 ed
alla possibilità di fruire delle detrazioni del 36%, mediante una
cooperativa creata per l'occasione ed i cui soci sono alcuni dei
proprietari degli immobili dello stabile.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il limite
massimo su cui commisurare la percentuale di detrazione del 36% è
pari a 48.000 euro per unità immobiliare e che per gli interventi
realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese
possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione,
soltanto se riguardano un edificio che considerato nella sua
interezza abbia carattere di residenzialità. Fermo restando il
rispetto del
principio di prevalenza della funzione
residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere a
fruire dell'agevolazione fiscale, per le spese sostenute per le
parti comuni di un edificio, anche il proprietario o il detentore
di unità immobiliari non residenziali.
La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia
realizzati sulle parti comuni di un edificio è da considerarsi come
una agevolazione autonoma, che si affianca a quella prevista per
gli interventi realizzati sulle singole unità abitative, da
calcolarsi anch'essa sul tetto massimo di spesa di 48.000 euro.
Proprio per i suddetti motivi, i soggetti legittimati alla
fruizione della detrazione e quindi anche a porre in essere gli
adempimenti necessari, ed indispensabili, alla loro fruizione,
devono essere classificati ed individuati in maniera differente, ed
in particolare:
- per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative la
comunicazione ed il bonifico (obbligatorio per i pagamenti) va
fatta dal soggetto detentore o possessore dell'immobile;
- per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, tali
adempimenti devono essere posti in essere dall'amministratore pro
tempre del condominio oppure da uno qualunque dei condomini.
In quest'ultimo caso, alla documentazione da presentare al Centro
operativo di Pescara è necessario allegare una copia della delibera
assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e una copia
della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle
spese.
Nel caso di demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio
condominiale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente
che l'assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione
delle agevolazioni fiscali, sia per quanto concerne gli interventi
sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unità
abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d'imposta,
individuato nell'Amministratore Giudiziario del condominio.
© Riproduzione riservata