Nella seconda delle sette parti che compongono lo
schema di
Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n.
51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato
le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere
utilizzate per i contratti pubblici relativi a lavori nei settori
ordinari
Nella parte seconda è trattata la
regolamentazione dei lavori
nei settori ordinari, con un ordine degli argomenti che ricalca
l’evoluzione temporale dell’opera: dall’individuazione del
responsabile del procedimento (articoli 9 e 10) e
dall’inserimento dell’opera nella
programmazione (articoli
da 11 a 13) alla
progettazione e verifica del progetto
(articoli da 14 a 59), all’
esecuzione dei lavori (articoli
da 147 a 177), alla
contabilità (articoli da 181 a 214),
fino al
collaudo (articoli da 215 a 238).
In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti
attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e
quello di disciplina del sistema di qualificazione, il d.P.R. n.
34/2000.
In particolare la Parte II per un totale di 243 articoli è
suddivisa nei seguenti undici titoli:
- Titolo I - Organi del procedimento e programmazione (n.
2 capi in n. 5 articoli)
- Titolo II - Progettazione e verifica del progetto (n. 2
capi in n. 46 articoli)
- Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per
gli esecutori di lavori (n. 4 capi in n. 37 articoli).
- Titolo IV - Modalità tecniche e procedurali per la
qualificazione dei contraenti generali (n. 8 articoli).
- Titolo V - Sistemi di realizzazione dei lavori e
selezione delle offerte (n. 2 capi in n. 18 articoli).
- Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di
esecuzione (n. 2 capi in n. 14 articoli).
- Titolo VII - Il contratto (n. 10 articoli).
- Titolo VIII - Esecuzione dei lavori (n. 3 capi in n. 31
articoli).
- Titolo IX - Contabilità dei lavori (n. 3 capi in n. 37
articoli).
- Titolo X - Collaudo dei lavori (n. 2 capi in n. 24
articoli).
- Titolo XI - Lavori riguardanti i beni del patrimonio
culturale (n. 2 capi in n. 13 articoli).
Nel
titolo II tra i punti più significativi del nuovo
regolamento si evidenzia
una definizione più analitica dei
livelli di progettazione (in particolare la preliminare e la
definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed
agli elaborati grafici, e la regolamentazione della verifica del
progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione
appaltante ma, comunque, accreditate.
Ricordiamo che la
verifica del progetto (articolo 45) è
finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale
prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,
normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel
documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati
progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la
completezza della progettazione; la coerenza e la completezza del
quadro economico in tutti i suoi aspetti; l’appaltabilità della
soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità
dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione
di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione
dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze
e degli utilizzatori.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato,
definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai
prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle
competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
© Riproduzione riservata