L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il
disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge finanziaria
2009 (DDL 1713/C - Relatore On. Gaspare Giudice del Gruppo
parlamentare PdL), con alcune modifiche al testo del Governo.
In particolare, viene previsto che le maggiori disponibilità di
finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle
previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria
2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda
interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei
confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito
medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e
pensionati.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di
600 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del ”Fondo per
l'occupazione” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza
soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con
accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è
destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le
finalità di cui all'articolo 31, comma 3 (diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05.
Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di
420 milioni di euro.
Vengono apportate modifiche all'art.77/ter del DL 112/08,
convertito dalla L.133/08, sul Piano di stabilità interno delle
Regioni e delle province autonome.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale
per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e
regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati
del patto di stabilità interno delle regioni e delle province
autonome.
Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra
previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è
incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo
all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero
può essere conseguito anche nell'anno successivo.
Altre modifiche attengono all’art.77/bis del DL 112/08, convertito
dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti
locali.
In particolare, viene disposto che nel saldo finanziario non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e
dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle
medesime risorse.
Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione sono tenuti
a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal
patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per
la parte in conto capitale.
Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle
derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società
qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative
alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella
base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità
interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011,
alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo
pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per
cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno per
l'anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che
fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno per l'anno 2008, relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti
delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente
assunti, ai sensi dell'articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs.
267/00 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni per gli enti
inadempienti (commi 20 e 21 dell'art.77/bis), non si applicano agli
enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni
per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti
contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale,
per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del
triennio 2005-2007.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere
finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di
utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il
Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e
di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero
di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione
complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61, della L.289/02, specificando l'incidenza delle
citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione
territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in
misura non inferiore all'85 per cento a favore delle aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree
del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di
iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette
indicazioni sono rese in occasione della presentazione in
Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal
fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione.
In corso di esame sono state confermate le disposizioni che
intervengono sull'art.1, commi 17 e 18 della L. 244/07 (legge
finanziaria 2008).
Al riguardo, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della
detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle
spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare,
per interventi di recupero del patrimonio edilizio già
prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1,
comma 17, lett a) della suddetta legge. La stessa proroga della
detrazione d’imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di
immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da
imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché gli
interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che
l’alienazione o l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012
(termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30
giugno 2011 dall’art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria
2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l’IVA agevolata, con aliquota
al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio,
anch’essa prevista dall’art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07
per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì,
il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito
dall`’art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all’esenzione
dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché
dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti,
documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione
degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del
Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Confermate, inoltre, le norme concernenti il settore
dell’autotrasporto; le disposizioni in materia di aliquota
di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di
cui all’articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01; le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone
montane ed in altri specifici territori nazionali di cui
all’articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in
materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall’articolo 6
dello stesso decreto e il riordino dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato all’INPS, in conseguenza degli interventi di
rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06
(legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Fonre: www.ance.it
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