L'Assemblea del
Senato nella seduta del
20 novembre
scorso ha approvato il disegno di legge n. 1152, di
conversione
del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante “Interventi
urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti
tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi
sismici del 1997”.
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.
Gli emendamenti approvati dal Senato hanno sostanzialmente
modificato la disciplina prevista sulla compensazione dei prezzi
non prevedendone più la limitazione temporale al 2008 ed hanno,
altresì differito al 30 marzo 2009 la proroga della sospensione
della norma che vieta il ricorso all’arbitrato nei contratti di
lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle
competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze ivi previste. Ricordiamo che l’originaria scadenza
fissata all’1 luglio 2008 era stata già prorogata al 31 dicembre
2008 con il comma 12, articolo 4-bis del decreto-legge n. 97/2008
convertito in legge n. 129/2008.
Alla luce degli emendamenti approvati in Senato l’articolo 1 del
decreto-legge n. 162 è il seguente nel quale sono evidenziate in
grassetto le modifiche ed integrazioni introdotte dal Senato:
“Art. 1 -
Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni
percentuali
su base semestrale, in aumento o in diminuzione,
superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 8, 9 e 10.
3.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2008 le
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate
dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla
data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite
esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma
1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio
dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento
il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali
recuperi.
5.
Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il
collaudatore, in caso di collaudo in corso d’opera, ovvero il
responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al
cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile
all’impresa esecutrice, l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte
dell’appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all’importo dell’adeguamento. La garanzia è escussa nel caso
di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
laddove l’imputabilità del ritardo all’impresa risulti
definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile
del procedimento.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i
materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi
dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.
7.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti l’anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con
le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le
compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni
aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla
programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione
dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai
commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro,
che costituisce
tetto massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 11.
10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli
elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto
la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri
ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fatte salve le misure
di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro
per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente
incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di
utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità
di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse.".
Per quanto concerne la
proroga in materia di arbitrati, il
Senato ha aggiunto l’art. 1-ter, qui di seguito riportato:
“Art. 1-ter. -
Disposizioni in materia di arbitrati
1. I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, già differiti dall’articolo 4-bis, comma 12,
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31
dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.".
© Riproduzione riservata