Al fine di uniformare sul territorio nazionale l’attività del
personale ispettivo, il Ministero del Lavoro, Direzione
Generale per l’Attività Ispettiva, con l’allegata circolare n.
30 del 12 novembre 2008, ha fornito alcuni importanti
chiarimenti in ordine al provvedimento sospensivo di cui all’art.
14 del D.Lgs. n. 81/08.
Tali chiarimenti sono stati necessari dopo che la Direttiva dei
servizi ispettivi del 18 settembre scorso, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 265/08, nel richiamare il tema relativo alla
sospensione dell’attività imprenditoriale, ha causato una serie di
problematiche in ordine all’applicazione del provvedimento in
oggetto.
Ferma restando la caratteristica della discrezionalità che, si
ricorda, consente all’ispettore di valutare ed individuare le
singole situazioni in cui è necessario adottare la sospensione
dell’attività d’impresa, la nota conferma che, per garantire
omogeneità di trattamento, l’organo di vigilanza è tenuto a
verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e ad
applicare il provvedimento sospensivo una volta verificata la
presenza delle cause espressamente richiamate dal citato art.
14.
Al riguardo, un primo importante chiarimento ha interessato il
campo di applicazione della sospensione, con particolare
riferimento alla nozione di micro-impresa, intesa come “una realtà
organizzativa minima composta da un solo dipendente”.
In tale circostanza, ossia in presenza di micro-imprese intese
nell’accezione di cui sopra, le indicazioni ministeriali portano ad
escludere in assoluto la possibilità di adottare il provvedimento
sospensivo. L’eccezione riguarda le ipotesi in cui il singolo
lavoratore svolga attività particolarmente rischiose, come ad
esempio quelle edili, per le quali il provvedimento de quo può
comunque essere applicato.
Resta ben chiaro che in entrambi i casi sono fatti salvi i
provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge, nonché l’obbligo
dell’ispettore di assegnare al datore di lavoro un termine breve
per la regolarizzazione del lavoratore in nero e per l’eventuale
sottoposizione dello stesso lavoratore alla sorveglianza
sanitaria.
Con riferimento alla decorrenza, viene confermato che l’efficacia
del provvedimento sospensivo, normalmente, decorre dalle ore 12 del
giorno successivo a quello della visita ispettiva, salvo i casi in
cui vi sia un pericolo imminente o un grave rischio per
l`incolumita` dei lavoratori o di terzi.
Per l’edilizia, si ricorda, la direttiva ha comunque indicato che
l’efficacia della sospensione decorre dalla cessazione
dell`attivita` in corso che non può essere utilmente interrotta,
salvo che non vi sia un pericolo imminente o un grave rischio per
la salute e l’incolumità dei lavoratori o di terzi; in tale
circostanza, infatti, la sospensione dell’attività dovrà avere
decorrenza immediata.
La previsione dell’efficacia differita si è resa necessaria per
consentire all’ispettore di poter valutare più attentamente
l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge previsti ai fini
dell’adozione del provvedimento sospensivo, come ad esempio la
regolare instaurazione del rapporto di lavoro che, per l’appunto,
può essere dimostrata attraverso l’esibizione della comunicazione
d’assunzione entro le ore 12 del giorno successivo a quello della
visita ispettiva.
E’ evidente che le comunicazioni di assunzione effettuate dopo
l’accesso ispettivo e prima delle ore 12 del giorno successivo
mantengono fermi gli effetti della sospensione.
Per la revoca del provvedimento è necessario non solo aver
regolarizzato il personale dipendente in nero e i profili relativi
all’eventuale sorveglianza sanitaria, ma anche effettuato il
pagamento della sanzione amministrativa di 2.500,00 euro prevista
dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.
Meritevole di menzione è inoltre l’indicazione secondo la quale il
soggetto incaricato della verifica della documentazione relativa
all’instaurazione del rapporto di lavoro possa essere anche un
funzionario della DPL diverso rispetto a quello che ha provveduto a
comminare il provvedimento cautelare.
Per ultimo viene precisato che al lavoratore in nero, nonostante il
differimento dell’efficacia del provvedimento sospensivo, non può
essere consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa e che
nel caso in cui venga riscontrata la mancanza dei requisiti per
l’adozione della sospensione, la DPL dovrà adottare, in sede di
autotutela, un provvedimento di annullamento della misura
cautelare.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata