Nella quinta delle sette parti che compongono lo
schema di
Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n.
51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato
le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere
utilizzate per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali.
Il complesso delle disposizioni della
Parte V mira a
definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti
nell’ambito dei settori speciali. L’articolato è diretto a
uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una
serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi
di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro,
preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in
ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio
selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.
L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione
delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali,
dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato
servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo
soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti
la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza
e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che
deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza.
L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione
delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali,
dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato
servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo
soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la
garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e
continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che
deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge
dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che
regola la “
procedura per stabilire se una determinata attività è
direttamente esposta alla concorrenza”, e dell’articolo 219 del
codice).
In particolare la Parte V è composta soltanto da 4 articoli
suddivisa nei seguenti tre titoli:
- Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria (artt. 339
- 340)
- Titolo II - Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria (art.
341)
- Titolo III - Organi del procedimento e programmazione
nei settori speciali (art. 342).
In tale ottica, l’articolo introduttivo della Parte V (articolo
339) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata
dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo
delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il
codice ha espressamente escluso l’applicabilità ai settori speciali
di una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di
esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione;
garanzie di esecuzione; varianti in corso d’opera; cessione di
crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto;
procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento
dell’esecutore).
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma
primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme
regolamentari attuative delle disposizioni del codice non
direttamente riferibili ai settori speciali: l’esclusione di tali
disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera
conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del
codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza
di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di
attuazione e non già quella primaria).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340),
per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati
confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già
riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli
enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e,
limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella
qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una
platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta
esecuzione delle prestazioni richieste.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato,
definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai
prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle
competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
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