Nella sesta delle sette parti che compongono lo
schema di
Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n.
51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato
le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere
utilizzate per i contratti eseguiti all’estero.
In particolare la parte VI contiene le norme sui Contratti eseguiti
all’estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi
ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano
precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n.
554/1999.
In particolare la Parte VI è composta da 14 articoli suddivisa nei
seguenti due titoli:
- Titolo I - Contratti nell’ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (artt. 343 - 350)
- Titolo II - Lavori su immobili all’estero ad uso
dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 351 -
356)
Occorre precisare che nel titolo I, rispetto al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono
apportate alcune modifiche volte alla regolamentazione, oltre che
dei lavori, dei servizi e forniture ed altre di carattere formale,
finalizzate ad una più chiara lettura delle norme; altre ancora
sostanziali che mirano a:
- assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di
Sviluppo (PVS) per l’esecuzione dell’intervento di cooperazione di
cui è beneficiario;
- risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme
italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle
ambasciate;
- garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei
lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
- snellire l’iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta
notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la
presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi
internazionali finanziatori).
Nel Titolo II, invece, l’articolato è predisposto sulla base del
titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 e sono previsti alcuni adattamenti volti unicamente a
fornire maggior semplificazione e snellezza nell’ambito del
procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e
contenzioso.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato,
definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai
prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle
competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
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