L’agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 3 aprile ha
fornito chiarimenti sulla decorrenza dell’aumento dell’imposta di
bollo e degli importi fissi dell’imposta di registro, imposte
ipotecaria e catastale.
Imposta di bollo
Con il Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 24
maggio 2005 sono stati aggiornati gli importi fissi, con effetto
dal 1° giugno 2005 in attuazione di quanto disposto dall’articolo
1, comma 300, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) e sono
state introdotte, quindi, alcune modifiche che assumono particolare
interesse per o professionisti e le imprese del settore edile.
Con l’articolo 1 del citato DM 24 maggio 2005 ha, è stato previsto,
tra l’altro:
- l’aumento dell’importo dell’imposta in misura fissa da 11 euro
a 14,62 euro;
- l’aumento del valore dell’imposta stabilito dall’articolo 28
della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i
disegni, modelli, calcoli etc, da 0,31 euro a 0,52
euro.
Tali aumenti, decorrono dall’1 giugno 2005 ed interessano
direttamente gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere
pubbliche.
Riteniamo, pertanto, utile fornire uno schema riepilogativo delle
diverse misure dell’imposta di bollo applicabili agli stessi,
tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n.97/E del 27 marzo 2002.
Atti soggetti a bollo sin dall’origine nella misura di Euro
14,62 per ogni foglio (1)
(Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
- capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere,
trattandosi di un atto normativo non viene allegato al contratto e,
quindi, non deve essere bollato.);
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati
nel contratto;
- verbale di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso(2) nella misura di
Euro 0,52 per ogni foglio * o esemplare
(Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
elaborati grafici progettuali;
piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della legge n.
109/1994;
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso(2) nella misura di
Euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione
(Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di rate;
- conto finale dei lavori e relativa relazione.
(1) Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5,
D.P.R. 642/1972)
(2)Si ha "caso d’uso" quando gli atti, i documenti e i registri
sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art.2, D.P.R.
642/1972)
La circolare 11/E del 3 aprile, conferma che la modifica normativa
ha efficacia:
- quando l’imposta è dovuta sin dall’origine, per tutti
gli atti posti in essere a partire dal 1° giugno 2005;
- quando l’imposta è dovuta in caso d’uso, la modifica ha
effetto qualora l’ "uso" (ossia la presentazione degli atti per la
registrazione) si verifica a partire dal 1° giugno 2005,
indipendentemente dalla data in cui gli atto stessi sono
formati.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5
maggio 2005, sono state fornite le specifiche tecniche per le
nuove modalita` di pagamento dell’imposta tramite l’utilizzo
di appostiti contrassegni, in sostituzione delle marche da bollo,
così come previsto dall’art. 3, comma 1, numero 3-bis, del D.P.R.
642/1972 (introdotto dall’art.1-bis, comma 10, del D.L. 168/2004,
convertito con modificazioni dalla legge 191/2004).
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette) stampati dai
rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati
istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che:
- si può omettere l’annullamento del contrassegno (ai sensi
dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972), poiché lo stesso contiene già
l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, salve però le
ipotesi in cui l’annullamento è da ritenersi obbligatorio in quanto
la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti
che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio
l’articolo 6 della tariffa per le cambiali);
- i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente
dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del
predetto D.P.R. che dispone "Per gli atti soggetti a bollo fin
dall`origine l`applicazione delle marche da bollo, del visto per
bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale
sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi
scritturazione". Non si configura, pertanto, alcun limite
temporale all`utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di
emissione stampata sugli stessi;
- deve ammettersi la possibilità di richiedere l’emissione di
contrassegni di qualsiasi importo. Gli stessi contrassegni possono
essere utilizzati anche ad integrazione delle marche da bollo
tradizionali.
© Riproduzione riservata