L'ACQUISIZIONE DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO PREVIO PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA

27/11/2008

Non solo non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni affidare senza procedimento concorsuale qualsivoglia tipo di progettazione, ma anche la preliminare acquisizione di idee finalizzate alla successiva progettazione deve essere acquisita e remunerata solo dopo un precedente procedimento ad evidenza pubblica.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3620 dello scorso 21 novembre, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto è intervenuto a seguito di un ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento del Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia con il quale si affidava l'incarico di consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi relativi alla riqualificazione di una piazza, senza aver effettuato alcun procedimento ad evidenza pubblica.

In particolare, i ricorrenti contestavano il fatto che pur essendo stati vincitori nel 2005 di un concorso per l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la progettazione della nuova piazza e pur avendo il comune riservato di affidare al vincitore del concorso l'incarico di redigere la progettazione preliminare dell'opera pubblica, il comune stesso aveva affidato direttamente l'incarico di consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi relativi alla qualificazione della piazza ad un consulente esterno e, da come si legge nello stesso provvedimento, i compiti affidati si sostanziano nella:
  • definizione dell'assetto complessivo dell'area con particolare riferimento agli aspetti morfologici, architettonici e paesaggistici;
  • definizione dei principali elementi, anche di arredo urbano, che dovranno caratterizzare l'area;
  • definizione degli elementi guida per la progettazione dei diversi elementi finalizzati a riqualificare l'area, a partire dall'inserimento della linea e della struttura tranviaria.;
  • definizione e consegna di elaborati grafici anche in formato digitale alla scala sufficiente per illustrare le linee progettuali oggetto dell'incarico.
Il Comune, nella sua difesa, ha sostenuto ch l'incarico di consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi relativi alla qualificazione della piazza si configura ai sensi dell'art. 7, comma 6, del T.U. approvato con DLgs 30 marzo 2001 n. 165, in forza del quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno innanzitutto premesso che ai vincitori del concorso era stata data una riserva prefigurando una discrezionalità al riguardo, successivamente manifestata dalla considerazione che rispetto all'anno del concorso erano sopravvenuti considerevoli elementi di cambiamento delle complessive prospettive progettuali dell'area, persuadendo l'Amministrazione a non avvalersi dei professionisti vincitori del concorso che, come progettisti, avrebbero dovuto operare in un contesto nel quale le idee racchiuse nei propri ormai datati elaborati non erano più attuali.

Ciò premesso, il TAR veneto ha sostenuto che nel caso di specie:
  • o l'incaricato è stato chiamato per adempiere ad un processo del tutto inutile e farraginoso che identificherebbe di per sé l'elaborazione di linee di indirizzo della progettazione, sulla base di indirizzi progettuali già determinati in via autonoma dalla stessa Amministrazione Comunale;
  • oppure al soggetto incaricato è stata in realtà affidata un'attività che materialmente è riconducibile ad una vera e propria attività di progettazione preliminare, in quanto ne reca gli elementi fondamentali, ivi compresa la redazione di elaborati grafici.
Per quanto concerne il primo punto, ci si chiede quale apporto creativo si dovrebbe chiedere al soggetto interessato che è stato prescelto proprio in relazione alla sua indiscutibilmente elevata capacità professionale. In realtà, il TAR veneto, accogliendo l'ipotesi del secondo punto, ha sostenuto la violazione degli articoli 90 e 91 del Dlgs 163 del 2006, ammettendo difatti l'instaurazione di una procedura negoziata senza bando di gara in difformità agli inderogabili presupposti previsti al riguardo dall'art. 57 del Dlgs 163 del 2006.

Infine, il TAR veneto ha aggiunto che, ove la prestazione professionale richiesta non si ritenga comunque riconducibile al contenuto sostanziale di una progettazione preliminare ma ad un mero "apporto di idee" che dovrebbe consentire una corretta attuazione in sede di progettazione preliminare delle linee di indirizzo determinate dall'organo politico, la regola della concorsualità non può essere violata, posto che la nozione di "affidamento", e la conseguente necessità dell'evidenza pubblica comprendono espressamente anche i "concorsi di idee": il che vuol dire che non solo non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni affidare senza procedimento concorsuale qualsivoglia tipo di progettazione, ma che anche la preliminare acquisizione di idee finalizzate alla progettazione deve comunque essere acquisita e remunerata solo previo procedimento ad evidenza pubblica.




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