Non solo non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni affidare
senza procedimento concorsuale qualsivoglia tipo di progettazione,
ma anche la preliminare acquisizione di idee finalizzate alla
successiva progettazione deve essere acquisita e remunerata solo
dopo un precedente procedimento ad evidenza pubblica.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3620 dello
scorso 21 novembre, mediante la quale il Tribunale Amministrativo
Regionale Veneto è intervenuto a seguito di un ricorso presentato
per l'annullamento di un provvedimento del Direttore della
Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia con il quale si
affidava l'incarico di consulenza per il coordinamento progettuale
degli interventi relativi alla riqualificazione di una piazza,
senza aver effettuato alcun procedimento ad evidenza pubblica.
In particolare, i ricorrenti contestavano il fatto che pur essendo
stati vincitori nel 2005 di un concorso per l'elaborazione di uno
studio di fattibilità per la progettazione della nuova piazza e pur
avendo il comune riservato di affidare al vincitore del concorso
l'incarico di redigere la progettazione preliminare dell'opera
pubblica, il comune stesso aveva affidato direttamente l'incarico
di consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi
relativi alla qualificazione della piazza ad un consulente esterno
e, da come si legge nello stesso provvedimento, i compiti affidati
si sostanziano nella:
- definizione dell'assetto complessivo dell'area con particolare
riferimento agli aspetti morfologici, architettonici e
paesaggistici;
- definizione dei principali elementi, anche di arredo urbano,
che dovranno caratterizzare l'area;
- definizione degli elementi guida per la progettazione dei
diversi elementi finalizzati a riqualificare l'area, a partire
dall'inserimento della linea e della struttura tranviaria.;
- definizione e consegna di elaborati grafici anche in formato
digitale alla scala sufficiente per illustrare le linee progettuali
oggetto dell'incarico.
Il Comune, nella sua difesa, ha sostenuto ch l'incarico di
consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi
relativi alla qualificazione della piazza si configura ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del T.U. approvato con DLgs 30 marzo 2001 n.
165, in forza del quale
"per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione".
I giudici del Tribunale Amministrativo hanno innanzitutto premesso
che ai vincitori del concorso era stata data una riserva
prefigurando una discrezionalità al riguardo, successivamente
manifestata dalla considerazione che rispetto all'anno del concorso
erano sopravvenuti considerevoli elementi di cambiamento delle
complessive prospettive progettuali dell'area, persuadendo
l'Amministrazione a non avvalersi dei professionisti vincitori del
concorso che, come progettisti, avrebbero dovuto operare in un
contesto nel quale le idee racchiuse nei propri ormai datati
elaborati non erano più attuali.
Ciò premesso, il TAR veneto ha sostenuto che nel caso di specie:
- o l'incaricato è stato chiamato per adempiere ad un processo
del tutto inutile e farraginoso che identificherebbe di per sé
l'elaborazione di linee di indirizzo della progettazione, sulla
base di indirizzi progettuali già determinati in via autonoma dalla
stessa Amministrazione Comunale;
- oppure al soggetto incaricato è stata in realtà affidata
un'attività che materialmente è riconducibile ad una vera e propria
attività di progettazione preliminare, in quanto ne reca gli
elementi fondamentali, ivi compresa la redazione di elaborati
grafici.
Per quanto concerne il primo punto, ci si chiede quale apporto
creativo si dovrebbe chiedere al soggetto interessato che è stato
prescelto proprio in relazione alla sua indiscutibilmente elevata
capacità professionale. In realtà, il TAR veneto, accogliendo
l'ipotesi del secondo punto, ha sostenuto la violazione degli
articoli 90 e 91 del Dlgs 163 del 2006, ammettendo difatti
l'instaurazione di una procedura negoziata senza bando di gara in
difformità agli inderogabili presupposti previsti al riguardo
dall'art. 57 del Dlgs 163 del 2006.
Infine, il TAR veneto ha aggiunto che, ove la prestazione
professionale richiesta non si ritenga comunque riconducibile al
contenuto sostanziale di una progettazione preliminare ma ad un
mero "apporto di idee" che dovrebbe consentire una corretta
attuazione in sede di progettazione preliminare delle linee di
indirizzo determinate dall'organo politico, la regola della
concorsualità non può essere violata, posto che la nozione di
"affidamento", e la conseguente necessità dell'evidenza pubblica
comprendono espressamente anche i "concorsi di idee": il che vuol
dire che non solo non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni
affidare senza procedimento concorsuale qualsivoglia tipo di
progettazione, ma che anche la preliminare acquisizione di idee
finalizzate alla progettazione deve comunque essere acquisita e
remunerata solo previo procedimento ad evidenza pubblica.
© Riproduzione riservata