Gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante
impianti fotovoltaici sono stati estesi anche a impianti
organizzati in sezioni. Attraverso la
Delibera ARG/elt
161/08 recante
“Modificazione della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n.
90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici” l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il gas ha esteso gli incentivi previsti dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 anche agli
impianti fotovoltaici collegati alle reti con obbligo di
connessione di terzi in un solo punto di connessione e organizzati
in sezioni caratterizzate da date di entrate in esercizio
successive e/o da diverse tipologie di integrazione
architettonica.
Ricordiamo (
leggi tutto) che il 13 aprile
2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato la
delibera n. 90/07 recante
Attuazione del decreto del
ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio
2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante impianti fotovoltaici. Tale delibera, oltre
a stabilire le modalità di accesso ed erogazione degli incentivi,
definisce le modalità procedurali e le condizioni
tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con
obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di
produzione di energia elettrica.
La
Delibera ARG/elt 161/08 modifica ed integra la
precedente delibera 90/07 aggiungendo all’art. 5 (Ammissione alla
tariffa incentivante) del TITOLO III (Condizioni per
l’ammissibilità alla tariffa incentivante e al premio) i commi 5.5,
5.6 e 5.7, e all’art. 8 (Modalità di erogazione delle tariffe
incentivanti e del premio) del TITOLO IV (Modalità e condizioni di
erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) il comma
8.8.
In particolare, l’
accesso agli incentivi è
consentito anche agli impianti fotovoltaici composti da sezioni di
impianto a condizione che:
- all’impianto corrisponda un solo soggetto
responsabile;
- ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma
apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica
prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n.
88/07;
- il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore
l’acquisizione per via telematica delle misure
rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui al
precedente punto, qualora necessaria per gli adempimenti di propria
competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei
gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo
6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
- a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di
integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma
1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007,
ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo
6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
- la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia
univocamente definibile
Per gli impianti composti da sezioni, il soggetto responsabile è
tenuto a:
- dichiarare, al momento della presentazione
della richiesta di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale
19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in
esercizio, la potenza nominale complessiva
dell’impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui
si compone il medesimo;
- presentare la richiesta di cui all’art. 5,
comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto
del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata
in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio
della prima sezione di impianto.
La data di entrata in esercizio di tutte le sezioni dovrà avvenire
entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della
prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio
2007. Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dal precedente art.
13, la verifica e la comunicazione di ammissione alle tariffa
incentivante è riferita alla potenza nominale della prima sezione
di impianto entrata in esercizio al momento della presentazione
della richiesta.
L’incentivo verrà corrisposto, relativamente a ciascuna
sezione. Al fine della determinazione del valore
dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione
entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva
dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come
somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.
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