Con gli articoli 99, 100 e 101 del nuovo Codice vengono riprodotti
gli articoli 66, 67 e 68 della direttova 2004/18/CE e dell’articolo
62 della direttiva 2004/17/CE tenendo conto, però di quanto
previsto all’articolo 59, commi, 3, 4 e 5 del DPR n. 554/1999.
Viene precisato che i concorsi di progettazione sono indetti:
- dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV
come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o
superiore a 137.000 euro;
- dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a
partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
- da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o
superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno
per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi
di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC,
o servizi elencati nell'allegato II B.
Così come previsto già all’articolo 59, commi 3, 4 e 5 del DPR n.
554/1999:
- nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello
di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare;
- l’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme
da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento;
- con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano
la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se
in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere
affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli
di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando.
Con l’articolo 101, che riproduce l’art. 66 direttiva 2004/18, sono
anche fissati i requisiti soggettivi di partecipazione tenendo
conto della parallela disciplina per l’affidamento degli incarichi
di progettazione.
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