L’INDICAZIONE DELL’OFFERTA VA FATTA SIA IN CIFRE CHE IN LETTERE

01/12/2008

Nella licitazione privata tenuta con il sistema dell'offerta di prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 Legge 14/1973, l'avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 10474 del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma sezione 3-ter dello scorso 20 novembre, mediante la quale i giudici hanno respinto il ricorso presentato da un’impresa contro la propria esclusione da una gara pur avendo presentato l’offerta più bassa, per non aver utilizzato nell’offerta le lettere oltre che le cifre.

In particolare, il sistema di aggiudicazione della gara oggetto del ricorso era quello dell’offerta di prezzi unitari più bassa, previa esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribassi di oltre un quinto rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. In sede di apertura delle buste la ricorrente è stata prima esclusa per aver presentato il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori in copia autentica anziché in originale, per poi, dopo ricorso al TAR di Salerno, essere riammessa. Per effetto di tale riammissione la ricorrente ha conseguito l’aggiudicazione dell’appalto, avendo presentato il maggior valido ribasso. Successivamente dopo aver aperto le buste contenenti le offerte economiche, la ricorrente è stata nuovamente esclusa dalla procedura perché nell’offerta i prezzi erano stati indicati solo in cifra e non anche in lettere, come stabilito ai sensi dell'art. 5 Legge 14/1973.

A questo punto, l’impresa ha presentato ricorso deducendo: eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza, carenza di motivazione, violazione del principio del massimo accesso alle procedure di aggiudicazione di pubbliche commesse ed infine errata interpretazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, Legge 14/1973.

I giudici del TAR hanno preliminarmente precisato che la gara in questione era regolamentata dalla Legge 2 febbraio 1973 n. 14, secondo la quale nella licitazione privata tenuta con il sistema dell'offerta di prezzi unitari, l'avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione, atteso che l'indicazione in lettere non riveste una valenza puramente formale, essendo essa destinata non soltanto a discriminare fra le offerte dei concorrenti nella fase dell'aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione, concorrendo a dirimere qualsiasi controversia possa insorgere in merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone l'oggetto dell'appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza dell'offerta nel corso dell'intera durata del rapporto.

La formulazione letterale della norma conferma la correttezza dell’esclusione della ricorrente, disponendo infatti che ”i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere, usando la congiunzione “e” in luogo di “o”.
La violazione di tale principio rappresenta una inadempienza di carattere sostanziale e non meramente formale, che giustifica quindi il sacrificio del principio della massima partecipazione di concorrenti alle gare pubbliche.

Inoltre, l’omessa espressa indicazione, nel bando di gara, della sanzione dell’esclusione per i concorrenti che non avessero seguito detta prescrizione nel formulare l’offerta economica non è una mancanza, dovendosi le clausole della lettera di invito intendersi integrate dalle disposizioni dettate dalla Legge 14/1973.




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