Nella licitazione privata tenuta con il sistema dell'offerta di
prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 Legge 14/1973, l'avvenuta
indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso
solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della
domanda di partecipazione.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 10474 del
Tribunale Amministrativo Regionale di Roma sezione 3-ter dello
scorso 20 novembre, mediante la quale i giudici hanno respinto il
ricorso presentato da un’impresa contro la propria esclusione da
una gara pur avendo presentato l’offerta più bassa, per non aver
utilizzato nell’offerta le lettere oltre che le cifre.
In particolare, il sistema di aggiudicazione della gara oggetto del
ricorso era quello dell’offerta di prezzi unitari più bassa, previa
esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribassi di
oltre un quinto rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte
le offerte ammesse. In sede di apertura delle buste la ricorrente è
stata prima esclusa per aver presentato il certificato di
iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori in copia autentica
anziché in originale, per poi, dopo ricorso al TAR di Salerno,
essere riammessa. Per effetto di tale riammissione la ricorrente ha
conseguito l’aggiudicazione dell’appalto, avendo presentato il
maggior valido ribasso. Successivamente dopo aver aperto le buste
contenenti le offerte economiche, la ricorrente è stata nuovamente
esclusa dalla procedura perché nell’offerta i prezzi erano stati
indicati solo in cifra e non anche in lettere, come stabilito ai
sensi dell'art. 5 Legge 14/1973.
A questo punto, l’impresa ha presentato ricorso deducendo: eccesso
di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza, carenza di
motivazione, violazione del principio del massimo accesso alle
procedure di aggiudicazione di pubbliche commesse ed infine errata
interpretazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma
3, Legge 14/1973.
I giudici del TAR hanno preliminarmente precisato che la gara in
questione era regolamentata dalla Legge 2 febbraio 1973 n. 14,
secondo la quale nella licitazione privata tenuta con il sistema
dell'offerta di prezzi unitari, l'avvenuta indicazione, da parte
della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non
anche in lettere comporta la nullità della domanda di
partecipazione, atteso che l'indicazione in lettere non riveste una
valenza puramente formale, essendo essa destinata non soltanto a
discriminare fra le offerte dei concorrenti nella fase
dell'aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta
la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione,
concorrendo a dirimere qualsiasi controversia possa insorgere in
merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone
l'oggetto dell'appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza
dell'offerta nel corso dell'intera durata del rapporto.
La formulazione letterale della norma conferma la correttezza
dell’esclusione della ricorrente, disponendo infatti che
”i
prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere, usando la
congiunzione “e” in luogo di “o”.
La violazione di tale principio rappresenta una inadempienza di
carattere sostanziale e non meramente formale, che giustifica
quindi il sacrificio del principio della massima partecipazione di
concorrenti alle gare pubbliche.
Inoltre, l’omessa espressa indicazione, nel bando di gara, della
sanzione dell’esclusione per i concorrenti che non avessero seguito
detta prescrizione nel formulare l’offerta economica non è una
mancanza, dovendosi le clausole della lettera di invito intendersi
integrate dalle disposizioni dettate dalla Legge 14/1973.
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