Passo indietro del governo sulle detrazioni fiscali del 55 per
cento previste dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Con una mossa a sorpresa, il decreto legge 185/2008,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale
n. 280 del 29 novembre scorso, limita fortemente l'utilizzo delle
detrazioni del 55 per cento previste per le spese di
riqualificazione energetica, installazione di impianti fotovoltaici
e per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Con l'art. 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la
trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali), al
comma 6 il Governo prima proroga le agevolazioni previste dall'art.
1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 come prorogate
dall'articolo 1, comma 20, della legge 244/2007, per poi limitarne,
al comma 7, il loro utilizzo.
In particolare, il comma 7:
- limita la quota di agevolazioni previste a 82,7 milioni di euro
per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8
milioni di euro per l'anno 2011;
- inserisce la clausola del silenzio-rifiuto all'invio della
domanda per la fruizione dell'agevolazione.
Con quest'ultima clausola si è chiaramente fornita una spinta verso
la limitazione della possibilità di poter usufruire
dell'agevolazione. Chi ha mai avuto a che fare con Enti pubblici sa
benissimo che il silenzio - rifiuto nella maggiori parte dei casi
non è altro che un rifiuto anticipato mascherato.
Ma analizziamo la mossa del Governo.
L'Agenzia delle entrate esaminerà le istanze secondo l'ordine
cronologico di invio delle stesse e comunicherà, esclusivamente in
via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della
detrazione è
subordinata alla ricezione dell'assenso da parte
della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito
decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita
comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle
entrate.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dl 185,
l'Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento in cui verrà
definito il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza
per l'ottenimento del beneficio fiscale e contenente tutti i dati
necessari alla verifica dello stanziamento, ivi inclusa
l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente
sceglie di ripartire la detrazione spettante.
Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, tale l'istanza dovrà essere presentata a
decorrere
dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009 .
Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi,
l'istanza dovrà essere presentata a decorrere dall'1 giugno e fino
al 31 dicembre di ciascun anno (lo scenario che si prospetta è
quello di tutti gli interessati pronti davanti al conputer alla
mezzanotte del 15 gennaio prima e dell'1 giugno di ogni anno dopo
per l'invio delle istanze e ci si chiede dunque il livello di
servizio garantito).
I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute per gli
interventi ammessi alla detrazione del 55%, non presentano
l'istanza o ricevono la comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia delle entrate, beneficiano di una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al
36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse
pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate
annuali di pari importo.
Dure le reazioni da parte degli operatori del settore. Il
presidente di Assolterm:
"A rischio le aziende italiane del
solare termico", mentre l'ANIT (Associazione Nazionale
Isolamento Termico) ha invitato suoi sostenitori ad inviare una
richiesta di spiegazioni sul decreto compilando l'apposito
modulo dal sito del Governo Italiano.
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