Quando la gara d'appalto ha per oggetto anche la progettazione, il
partecipante deve possedere i requisiti prescritti per i
progettisti o partecipare in raggruppamento con soggetti
qualificati per la progettazione oppure avvalersi di progettisti
qualificati da indicare nell'offerta.
Questo è quanto prevede l'art. 53, comma 3 del codice degli appalti
(dlgs 163/2006) ed, in sintesi ed in parte, quanto affermato dai
giudici del Tribunale Amministrativo romano con la sentenza 10565
dello scorso 21 novembre in risposta al ricorso presentato contro
l'aggiudicazione di una gara d'appalto che prevedeva il
consolidamento e la ristrutturazione dell'ex ospedale "S. Agostino"
di Ostia e la realizzazione di nuovo presidio.
In particolare, il ricorrente, tra le altre cose, lamentava
l'illegittimità della ammissione della aggiudicataria dell'appalto
concorso, per violazione del contenuto letterale del bando in cui
al punto III prevedeva: il possesso alternativamente o
dell'attestazione rilasciata dalla SOA in corso di validità per
provare la qualificazione per le prestazioni di progettazione e
costruzione della categoria OG1, in classifica IV, oppure la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese con i
soggetti previsti dal comma 1, lettere d), e) ed f) art. 90 d.lgs.
n. 163/2006.
I giudici del TAR hanno chiarito che non può essere condiviso
l'assunto circa la sussistenza di un divieto (che peraltro sarebbe
stato illegittimo) di ricorrere all'avvilimento per la
dimostrazione del possesso dei requisiti per la progettazione. Per
cui non è illegittimo che la stazione appaltante abbia consentito
il ricorso ad una facoltà giuridica peraltro espressamente
riconosciuta dalla legge.
Ma nonostante l'infondatezza di questo punto del ricorso, il
Tribunale Amministrativo ne ha accolto un altro riconoscendo
l'illegittimità dell'intera procedura. In particolare, il
ricorrente lamentava la legittimità dell'intera procedura di
valutazione posta in essere da una commissione nominata in
violazione dell'articolo 84 del decreto legislativo N.
163/2007.
La stazione appaltante, senza verificare l'assenza in organico di
risorse interne dotate di opportuna professionalità, aveva,
infatti, nominato un professionista esterno senza peraltro esperire
la procedura di scelta nell'ambito di elenchi formati
sulla
base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali e
senza aver effettuato alcuna motivazione sull'esperienza dei
commissari, né nello specifico settore dei lavori.
Il TAR ha ammesso che l'irregolare nomina e composizione della
Commissione giudicatrice è idonea a viziare l'esito del
procedimento di valutazione comparativa concorrenziale in quanto
l'art. 84 del d.lgs n. 163/2006, a tutela dell'imparzialità dei
giudizi, impone:
- che gli stessi componenti debbano preliminarmente dichiarare la
eventuale sussistenza di cause di astensione previste dall'articolo
51 codice di procedura civile;
- che "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto
né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta";
- che i commissari diversi dal presidente qualora non siano
scelti tra funzionari delle altre amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art. 3, comma 25, possono essere individuati, con
l'applicazione del criterio della rotazione, solo tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato
sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini
professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di
appartenenza.
La stazione appaltante non gode, dunque, di una discrezionalità
assoluta relativamente alla nomina dei soggetti che può designare
quali componenti della commissione valutatrice, perché la norma
delimita in maniera assoluta le categorie nell'ambito delle quali
può essere esercitata la sua discrezionalità di scelta.
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