La detrazione d'imposta del 55 per cento prevista, ai fini Irpef,
per gli interventi di riqualificazione energetica, spetta anche nel
caso in cui la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce
bensì integra l'impianto di riscaldamento già esistente, purché vi
sia una riduzione del fabbisogno annuo di energia per la
climatizzazione invernale.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 458/E dello
scorso 1 dicembre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è
nuovamente intervenuta sul tema delle detrazioni fiscali del 55%
(tema più che mai caro in quest'ultimo periodo) in risposta alla
richiesta di interpello di una società che, dovendo procedere ad
alcuni interventi negli edifici in cui svolge la propria attività,
finalizzati, tra l'altro, al risparmio energetico e aventi ad
oggetto la climatizzazione invernale, desiderava conoscere se è
possibile beneficiare della detrazione del 55% della spesa
sostenuta per:
- sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento
autonomo primario (come, a titolo esemplificativo, il radiatore o
fan coil) con una pompa di calore ad alta efficienza;
- mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento
primario), con sostituzione della vecchia pompa di calore
(riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore ad alta
efficienza.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordati che ai sensi della normativa
vigente, gli interventi di risparmio energetico per i quali è
disposta l'agevolazione sono suddivisi in n. 4 categorie a ciascuna
delle quali corrisponde uno specifico importo massimo detraibile,
da euro 30.000 a euro 100.000, che riguardano: la riqualificazione
energetica dell'intero edificio, le strutture opache, verticali e
orizzontali dell'edificio o di parte dell'edificio, compresa la
sostituzione di finestre e infissi, l'installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale.
All'interno della risoluzione l'Agenzia ha ricordato anche le
modalità di fruizione del beneficio e gli adempimenti che il
soggetto, che intende avvalersi dell'agevolazione fiscale, deve
porre in essere per le spese sostenute a partire dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2008 (anche se qui si attende
qualche cambiamento dell'art. 29 del dl 185/2008).
Per quanto concerne l'interpello oggetto della risoluzione, occorre
verificare gli interventi descritti, che consistono in una
integrazione dell'impianto di riscaldamento esistente, siano
riconducibili nell'ambito dei lavori agevolabili. In tal senso, il
D.M. di attuazione 19 febbraio 2007 (come modificato dal D.M. 26
ottobre 2007 e dal D.M. 7 aprile 2008) precisa che
"Per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
(…) si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, nonché gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe
di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema
di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008."
La disposizione attuativa evidenzia che la installazione di una
pompa di calore ad alta efficienza rientra nel novero degli
interventi agevolabili solo qualora realizzi la sostituzione
dell'impianto originario con un altro dotato delle caratteristiche
indicate non essendo previsto, in relazione alla installazione
delle pompe di calore ad alta efficienza, che la sostituzione
dell'impianto preesistente possa essere anche parziale.
L'estensione dell'ambito applicativo della detrazione d'imposta per
interventi di risparmio energetico anche alle pompe di calore ad
alta efficienza deve ritenersi limitata ai soli casi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a
quelli di integrazione degli stessi.
Ai fini, dunque, della fruizione dell'agevolazione, è necessario
che l'intervento riguardi l'integrale sostituzione dell'impianto di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza,
restando conseguentemente irrilevante, ai fini fiscali, l'ipotesi
in cui la pompa di calore vada a sostituire "alcune unità terminali
del riscaldamento autonomo" ovvero "la vecchia pompa di calore a
riscaldamento integrativo".
L'impossibilità di ricondurre gli interventi prospettati
nell'interpello nell'ambito applicativo del comma 286, dell'art. 1
della legge n. 244 del 2007, trattandosi di interventi parziali che
non prevedono la sostituzione integrale dell'impianto di
climatizzazione invernale, l'agevolazione fiscale potrà pur sempre
essere fruita a condizione che:
- dall'esecuzione degli interventi medesimi, realizzati a partire
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, derivi una
riduzione dell'indice di prestazione energetica non superiore ai
valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 marzo 2008;
- che la riduzione della trasmittanza termica sia riferibile
all'edificio nel suo complesso considerato.
© Riproduzione riservata