Niente reverse charge per l'acquisto e la semplice cessione dei
singoli componenti e del materiale generico. Con la risoluzione n.
474/E del 5 dicembre, l'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti sul
corretto trattamento Iva da applicare alla fornitura e istallazione
di impianti fotovoltaici ed eolici. In particolare, l'interpellante
chiedeva:
- a) se determinati beni (da lui elencati), destinati alla
costruzione delle opere fotovoltaiche, si possono definire "beni
finiti", comportando l'applicazione dell'Iva al 10 per cento
- b) se fra i servizi con imposta agevolata rientra anche il
contratto di prestazione d'opera di cui, a volte, egli si avvale
per installare l'impianto
- c) se l'applicazione dell'Iva ordinaria anziché agevolata
comporta una parziale indetraibilità dell'imposta
- d) se l'attività svolta può essere soggetta al meccanismo del
reverse charge.
Per quanto riguarda il punto a), l'Agenzia rileva, come già
chiarito con la circolare 1/1994, che i "beni finiti" ai quali si
applicano le aliquote agevolate (n. 127-sexies, tabella A, parte
III, Dpr 633/1972) sono quelli che non perdono la loro
individualità dopo l'impiego, mentre non sono da considerarsi tali
quelli che, pur essendo prodotti finiti per il venditore,
costituiscono materie prime e semilavorate per l'acquirente (ad
esempio, le mattonelle).
Ciò premesso, le cessioni relative ai beni finiti, da destinarsi
alla costruzione degli impianti fotovoltaici o eolici, scontano
l'Iva al 10% purché l'acquirente rilasci una dichiarazione al
cedente dalla quale risulti che i beni verranno utilizzati per
l'installazione delle suddette strutture.
In relazione al punto b), l'Agenzia ricorda, in via preliminare,
che possono essere agevolate le prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto per costruire gli impianti di distribuzione
di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica ed eolica (n.
127-septies, tabella A, parte III, Dpr 633/1972), che la circolare
20/1973 ha riconosciuto ai subappalti lo stesso trattamento
tributario degli appalti, considerato che anch'essi concorrono alla
realizzazione dell'opera finale, e che l'articolo 16, comma 3, Dpr
633/1972 dispone: "per le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la
produzione di beni … l'imposta si applica con la stessa aliquota
che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti…".
Alla luce del suesposto quadro normativo, l'Amministrazione fiscale
ritiene che l'aliquota agevolata prevista per le prestazioni di
servizi relative a contratti di appalto può essere applicata anche
ai contratti d'opera volti a realizzare le strutture beneficiarie
dell'agevolazione.
Per quanto riguarda il punto c), il diritto alla detraibilità
dell'Iva su beni e servizi acquistati è riconosciuto qualunque sia
l'aliquota, purché gli stessi siano impiegati in operazioni
soggette all'imposta (articolo 168, direttiva Iva 2006/112/Ce),
siano cioè importati o acquistati nell'esercizio di impresa, arte o
professione. Pertanto, a nulla rileva il fatto che l'aliquota
applicata sia quella ordinaria o quella agevolata, l'importante è
che non sia inficiato il principio che presiede alla detraibilità
dell'Iva.
Infine, in relazione all'ultimo quesito, l'Agenzia ricorda tutti i
presupposti che devono sussistere per l'applicazione del regime del
reverse charge. Nel caso in esame, la società istante si potrà
avvalere dello specifico meccanismo solo se provvede non solo
all'acquisto dei componenti dell'impianto ma anche
all'installazione dello stesso incaricando artigiani o aziende
specializzate. Solo in tale ipotesi, infatti, saranno soddisfatti
tutti i requisiti di legge:
- l'esistenza di un appaltatore (l'istante) e un subappaltatore
(artigiano o altra azienda)
- lo svolgimento di un'attività edile riconducibile a quelle
elencate nella sezione "Costruzioni" della tabella Ateco 2007
- una prestazione di servizi, nel caso specifico l'installazione
presso il cliente dell'impianto fotovoltaico richiesto.
Nelle altre situazioni prospettate dalla società istante (acquisto
dei singoli componenti del kit solare e del materiale generico o
anche semplice cessione dei materiali e dei componenti acquistati
all'ingrosso), non trattandosi dello svolgimento di un'attività
edile, l'inversione contabile non potrà trovare applicazione.
Fonte: Fiscooggi
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