Nell’ipotesi in cui l’acquirente di un’abitazione, situata
all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato da
un’impresa di costruzioni, ceda l’unità immobiliare senza aver
fruito della detrazione del 36% durante i periodi d’imposta in cui
ha avuto il possesso dell’immobile, l’agevolazione è riconosciuta
al nuovo proprietario, con riferimento alle quote residue, maturate
a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato
l’abitazione.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione
n.457/E dell’1 dicembre 2008, rispondendo ad un quesito
relativo all’applicabilità della detrazione IRPEF del 36%,
riconosciuta per l’acquisto di abitazioni facenti parte di
fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni
(art.9, comma 2, legge 448/2001, e art.1, comma 17, lett.b, legge
244/2007, che riconosce la detrazione per gli edifici ristrutturati
dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, ed acquistati entro il 30
giugno 2011).
A tal proposito, si ricorda che, per l’acquisto di abitazioni
ristrutturate, l’agevolazione viene riconosciuta in misura pari al
25% del corrispettivo di vendita dell’unità immobiliare, nel limite
massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.
In particolare, la R.M. n.457/E/2008, richiamando sia la legge
449/1997
(1), istitutiva della detrazione del 36% per il
recupero edilizio delle abitazioni, sia un suo precedente
pronunciamento
(2), chiarisce che, nell’ipotesi di ulteriore
cessione di un’unità immobiliare, posta in un fabbricato
ristrutturato, il
secondo acquirente:
- subentra nel beneficio inizialmente riconosciuto al
precedente proprietario che non se ne sia avvalso per i periodi
d’imposta in cui ha posseduto l’abitazione, potendo fruire
della detrazione del 36% in relazione alle
quote successive, maturate a partire dal periodo d’imposta
in cui l’immobile è stato acquistato(3);
- deve essere in possesso, ai fini del riconoscimento
della detrazione, della documentazione attestante che
l’immobile sia stato ristrutturato, e ceduto
al precedente proprietario, dall’impresa di
costruzioni, comprensiva della copia della concessione
edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori e dell’atto di
acquisto, da cui risulti il corrispettivo su cui calcolare
l’agevolazione.
Per completezza, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n.442/E del 17 novembre 2008, ha chiarito le
modalità applicative della detrazione del 36% nell’ipotesi di
demolizione e ricostruzione di un
edificio
condominiale, in presenza di un unico contratto d’appalto, con
riferimento alle quali:
- è l’amministratore del condominio che deve effettuare,
come unico soggetto d’imposta, tutti gli adempimenti necessari alla
fruizione dell’agevolazione;
- l’amministratore deve comunicare, altresì, ai
condomini l’importo delle spese sostenute da ciascuno di
essi nell’anno di esecuzione dei lavori, distinguendo tra quelle
riferibili agli interventi sulle parti comuni da
quelle relative ai lavori sulle singole unità
abitative.
Infatti, ribadisce la R.M. n.442/E/2008, la detrazione per gli
interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti
comuni di un edificio rappresenta un’agevolazione autonoma, che si
affianca a quella prevista per gli interventi realizzati sulle
singole unità abitative, per la quale è previsto un ulteriore
limite di spesa di 48.000 euro, mentre non è necessario che
ciascuno dei proprietari delle singole unità immobiliari effettui
una autonoma comunicazione al Centro operativo di Pescara.
Note:
(1) Legge 27 dicembre 1997, n.449
Art.1
(omissis)
7. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano, per i
rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare.
(omissis)
(2) La C.M. n.95/E/2000, al punto 2.1.2, ha chiarito che,
ove l’interessato non abbia operato la detrazione delle spese
sostenute per gli interventi di recupero dell’abitazione, come
prima rata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui i medesimi sono stati eseguiti, può iniziare a
detrarre tali importi, a partire dalla seconda rata, nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, fermo
restando che, per la prima quota non detratta, può essere chiesto
il rimborso ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 602/1973 (entro 48
mesi).
(3) Nel caso di specie esaminato dall’Agenzia delle Entrate,
l’acquisto dell’abitazione avviene in comproprietà al 50% fra due
coniugi, ai quali la detrazione, calcolata sul 25% del
corrispettivo, spetta originariamente nella misura massima di
24.000 euro ciascuno.
Fonte:
www.ance.it
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