Sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008 è stata
pubblicata la
Direttiva del Ministero per i beni e le attività
culturali 30 ottobre 2008 recante “Interventi in materia di
tutela e valorizzazione dell'architettura rurale”.
Nel paragrafo 2 della direttiva viene precisato che rientrano nelle
tipologie di architettura rurale gli
insediamenti agricoli,
edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale,
realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono
testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della
stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del
territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali,
delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione
del paesaggio.
In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone
parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali
specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del
decreto MiBAC 6 ottobre
2005, vale a dire:
- gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle
attività agricole, nonché le testimonianze materiali che concorrono
alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con
particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio
produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
- le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al
lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o
produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di
canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi
di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in
strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della
religiosità locale.
La direttiva è suddivisa nei seguenti 6 paragrafi:
- Finalità e obiettivi di intervento
- Individuazione delle tipologie di architettura rurale
- Programmazione degli interventi
- Programma finanziario regionale
- Attuazione del programma e bando di selezione
- Studio di fattibilità
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e
programmazione territoriale, devono individuare nel proprio
territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti
di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle
tipologie di cui al punto 2 della direttiva, e devono
provvedere alla predisposizione di appositi programmi triennali,
con la definizione delle forme di intervento e delle modalità di
incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalità e
degli obiettivi di cui al punto 1 della direttiva stessa.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale,
devono predisporre, nel corso dl triennio, i bandi secondo il
modello allegato alla direttiva (allegato A), per la selezione
degli interventi da ammettere a finanziamento. I bandi specificano,
in particolare:
- a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei
temi prioritari individuati dal programma regionale;
- b) i soggetti che possono presentare le domande di
contributo;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle
domande;
- d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di
contributo;
- e) le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi
selezionati.
© Riproduzione riservata