Nell’attesa di una modifica all’art. 29 del decreto legge 185/2008,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale
n. 280 del 29 novembre scorso, cominciano a farsi sentire i primi
effetti alle limitazioni previste e che hanno fatto tuonare
professionisti, imprese e intere famiglie. Con la risoluzione n.
475/E dello scorso 9 dicembre, l’Agenzia delle Entrate, a parte il
suo contenuto, ha allineato la risposta all’interpello di un
contribuente agli effetti dell’art. 29 del dl 185/2008.
In particolare, l’interpello del contribuente, partito
indubbiamente all’oscuro di quanto di lì a poco sarebbe successo a
livello normativo, chiedeva se i benefici delle detrazioni del 55%
previsti dall’art. 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, potessero essere applicati alla sostituzione di un
portoncino d’ingresso con uno che rispecchia i requisiti di
trasmittanza termica previsti dalla normativa.
L'interpellante ha, inoltre, fatto presente di aver effettuato dei
lavori di ristrutturazione dell’appartamento, consistenti in
modifiche murarie interne, rifacimento di impianti idrici,
elettrici, di riscaldamento, ivi compresa una nuova pavimentazione
e la sostituzione delle finestre con i relativi infissi. Durante i
suddetti lavori è stato sostituito il vecchio portoncino d'ingresso
dell'appartamento con uno nuovo per il quale il fornitore ha
provveduto a consegnare la dichiarazione del fornitore attestante
la trasmittanza termica.
L’Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, ricordato che il DM 19
febbraio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
coordinato con il decreto 7 aprile 2008, all’art. 1 definisce il
contenuto degli interventi agevolabili, specificando che per
interventi sull’involucro di edifici esistenti si intendono gli
interventi riguardanti le strutture opache verticali, le strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive
di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e
verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti, per le spese
sostenute nel 2007, nella tabella di cui all’allegato D del decreto
stesso e, per le spese sostenute a partire dal 2008, dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
All’art. 3, il decreto definisce nel dettaglio le spese ammesse a
fruire della detrazione, ovvero:
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio,
comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a
ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con 5 integrazioni e sostituzioni.”
Non essendo presente alcun riferimento alla fornitura e posa in
opera di
portoni d’ingresso, l’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto
non significativo ai fini del conseguimento del
risparmio energetico tale intervento. La detrazione del
55% potrà, comunque, essere applicata soltanto se il portone,
inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache, consenta di
conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente
richiesti per le strutture opache o se, presentando le medesime
componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere
considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di
una porta finestra.
Risposto all’interpello in questione, l’Agenzia delle Entrate è
entrata nel merito della documentazione comprovante il risparmio
energetico e necessaria ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione, ricordando che occorre acquisire l’asseverazione
di un tecnico abilitato e l’attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica.
Per quanto concerne gli interventi consistenti nella sostituzione
delle finestre sono state introdotte delle semplificazioni in
merito alla documentazione da acquisire ed, in particolare:
- l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei
produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti
rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto;
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari non è richiesto l’attestato di
certificazione (o di qualificazione) energetica.
Per quanto riguarda, dunque, il caso in esame, l’Agenzia delle
Entrate ha riconosciuto che, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni e modalità previste dalla specifica normativa che
disciplina la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio
energetico, la certificazione rilasciata dal produttore può essere
utile ai fini dell’applicazione dell’agevolazione soltanto se il
portone d’ingresso che si intende sostituire presenti le
caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre,
in quanto diversamente, ai fini dell’applicabilità
dell’agevolazione, la rispondenza dell’intervento alle finalità di
risparmio energetico dovrà essere attestata dalla specifica
documentazione rilasciata dal tecnico abilitato.
A questo punto, l’Agenzia ha
allineato la risoluzione agli
effetti del dl 185/2008 ed, in particolare, ha ricordato
che
la possibilità di poter usufruire della detrazione del
55 per cento è condizionata al rispetto degli adempimenti
introdotti dall’art. 29 del suddetto dl.
In particolare, il comma 7 dell' art. 29 prevede che, per le spese
sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2007, i contribuenti debbono inviare, nel rispetto
di intervalli di tempo prestabiliti, una istanza in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica, entro 30 giorni dal
ricevimento, l’esito della verifica effettuata. Solo a seguito
dell’assenso dell’Agenzia delle Entrate (
che si intende non
accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza, non sia intervenuta esplicita risposta
positiva) è possibile fruire della detrazione. Il modello
da utilizzare per la presentazione della richiesta di fruizione
dell’agevolazione sarà approvato con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
Professionisti, imprese ed intere famiglie continuano a restare in
attesa di modifiche, onde evitare ulteriori problemi a livello
economico ed ambientale, e continuano nella loro protesta (
leggi i commenti).
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