Nessuna novità nel nuovo Codice per quanto concerne le garanzie dei
progettisti.
Nel comma 1 dell'articolo 111 viene riproposto il comma 5
dell'articolo 30 della legge n. 109/1994 senza sostanziali
variazioni.
Il comma 2, sempre dell'articolo 111 si riferisce, invece, alla
disciplina delle garanzie che devono effettuare i progettisti nel
caso di servizi o forniture.
Con l'occasione ricordiamo che, come già esposto in una news del
giorno 13 aprile scorso, risulta quasi impossibile stipulare una
polizza se si lavora come progettisti all'interno della pubblica
amministrazione ed, infatti, soltanto una tra le tante compagnie di
assicurazione offre tale possibilità.
Si tratta dei Lloyd's tramite AEC Broker che offrono una polizza
specificatamente indirizzata agli ingegneri dipendenti della
pubblica amministrazione che svolgano attività di progettazione per
l'ente di appartenenza.
Vale la pena precisare che nel caso di un dipendente pubblico
incaricato della progettazione si integrano sia la responsabilità
civile (articolo 2043 del Codice civile) con la responsabilità
amministrativa propria dei dipendenti pubblici per i danni arrecati
all'amministrazione pubblica.
E' proprio questa doppia responsabilità civile ed amministrativa
del progettista interno all'amministrazione a creare alcuni
problemi nel definire l'oggetto della polizza, prevista anche
all'articolo 106 del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999.
Ricordiamo, poi, che con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123
sono stati definiti gli schemi delle polizze conformemente a quanto
richiesto dalla legge, stabilendo anche i requisiti particolarmente
rigidi e difficilmente conciliabili con la realtà operativa dei
lavori pubblici.
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