Le
16 ore sono un’importante innovazione contrattuale
introdotta nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili Industria,
Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel
periodo giugno-luglio 2008. L’innovazione contrattuale prevede che,
con decorrenza dall’1 gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo
ingresso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una
formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso la
locale Scuola Edile. L’impresa sarà tenuta ad effettuare la
comunicazione preassuntiva alla locale Cassa Edile con tre giorni
di anticipo.
L’innovazione contrattuale offre al sistema delle costruzioni
positive opportunità:
- la formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno)
è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e pertanto non
grava né economicamente, né organizzativamente sull’impresa;
- impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere
in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti i nuovi ingressi
prima del primo minuto di lavoro. L’impresa è in grado di
dimostrare in modo inequivocabile che ha assolto all’obbligo della
formazione d’ingresso prevista di legge e alla norma
contrattuale;
- prevede una formazione che è prima di tutto “formazione
professionale”, ovvero formazione finalizzata a mettere in grado il
nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e
corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente
vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l’abc del
mestiere. Questo aspetto diventa particolarmente interessante nel
caso di lavoratori stranieri.
In particolare l’obbligo delle 16 ore è inserito nel CCNL firmato
il 18 giugno u.s. e la normativa di riferimento è il Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente l’articolo 37 dello
stesso. Per
primo ingresso nel settore si intende il
lavoratore italiano che non può documentare di avere già avuto una
pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile ed è,
quindi, opportuno che, nel caso di lavoratori già impegnati
precedentemente nell’edilizia, che le aziende chiedano al
lavoratore, prima dell’assunzione, la sottoscrizione di una
dichiarazione di avere già lavorato nell’edilizia.
Dovrà invece effettuare la formazione preassuntiva il lavoratore
straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia
presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia lavorato in
cantieri edili presso il paese d’origine.
Viceversa, è esentato chi abbia frequentato corsi di formazione,
nel proprio Paese promosso da convenzioni con gli enti bilaterali
italiani.
Con il corso di 16 ore e con il certificato rilasciato dalla scuola
a fine corso:
- l’impresa può dimostrare che ha assolto all’obbligo della
formazione d’ingresso, evitando le pesanti sanzioni previste dal
nuovo quadro normativo;
- la formazione d’ingresso è collocata prima dell’inizio del
rapporto di lavoro e, pertanto, non grava economicamente
sull’impresa;
- la scuola edile garantisce all’impresa una formazione
professionale utile a ridurre gli infortuni e che facilita
l’inserimento nelle attività di squadra.
A partire dell’1 gennaio 2009 il corso di 16 ore sarà disponibile
in modo continuo e tempestivo in tutte le scuole edili
italiane.
Ogni volta che l'impresa decide di procedere all'assunzione di un
nuovo lavoratore, senza precedenti esperienze di assunzione nel
settore, deve:
- consegnare all'assumendo la comunicazione di assunzione con la
quale comunica che:
- lo assumerà a far data da... (data di inizio effettivo del
lavoro),
- dovrà presentarsi dopo aver frequentato il corso di 16 ore che
si svolgerà nei giorni di... (data di inizio del corso di
formazione - due giornate, 16 ore - che desume scegliendo
all'interno del calendario dei corsi formativi inviatole dalla
Scuola Edile).
- inviare immediatamente via fax o posta elettronica copia della
comunicazione di assunzione alla locale Cassa Edile e alla locale
Scuola Edile, rispettando l'anticipo di almeno tre giorni rispetto
al giorno di decorrenza dell'assunzione, cosí come previsto dalla
norma contrattuale.
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