DALL’1 GENNAIO 2009 OBBLIGO PER I LAVORATORI

15/12/2008

Le 16 ore sono un’importante innovazione contrattuale introdotta nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo giugno-luglio 2008. L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dall’1 gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile. L’impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preassuntiva alla locale Cassa Edile con tre giorni di anticipo.
L’innovazione contrattuale offre al sistema delle costruzioni positive opportunità:
  • la formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e pertanto non grava né economicamente, né organizzativamente sull’impresa;
  • impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti i nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro. L’impresa è in grado di dimostrare in modo inequivocabile che ha assolto all’obbligo della formazione d’ingresso prevista di legge e alla norma contrattuale;
  • prevede una formazione che è prima di tutto “formazione professionale”, ovvero formazione finalizzata a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l’abc del mestiere. Questo aspetto diventa particolarmente interessante nel caso di lavoratori stranieri.
In particolare l’obbligo delle 16 ore è inserito nel CCNL firmato il 18 giugno u.s. e la normativa di riferimento è il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente l’articolo 37 dello stesso. Per primo ingresso nel settore si intende il lavoratore italiano che non può documentare di avere già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile ed è, quindi, opportuno che, nel caso di lavoratori già impegnati precedentemente nell’edilizia, che le aziende chiedano al lavoratore, prima dell’assunzione, la sottoscrizione di una dichiarazione di avere già lavorato nell’edilizia.
Dovrà invece effettuare la formazione preassuntiva il lavoratore straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia lavorato in cantieri edili presso il paese d’origine.
Viceversa, è esentato chi abbia frequentato corsi di formazione, nel proprio Paese promosso da convenzioni con gli enti bilaterali italiani.

Con il corso di 16 ore e con il certificato rilasciato dalla scuola a fine corso:
  • l’impresa può dimostrare che ha assolto all’obbligo della formazione d’ingresso, evitando le pesanti sanzioni previste dal nuovo quadro normativo;
  • la formazione d’ingresso è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e, pertanto, non grava economicamente sull’impresa;
  • la scuola edile garantisce all’impresa una formazione professionale utile a ridurre gli infortuni e che facilita l’inserimento nelle attività di squadra.
A partire dell’1 gennaio 2009 il corso di 16 ore sarà disponibile in modo continuo e tempestivo in tutte le scuole edili italiane.

Ogni volta che l'impresa decide di procedere all'assunzione di un nuovo lavoratore, senza precedenti esperienze di assunzione nel settore, deve:
  • consegnare all'assumendo la comunicazione di assunzione con la quale comunica che:
    • lo assumerà a far data da... (data di inizio effettivo del lavoro),
    • dovrà presentarsi dopo aver frequentato il corso di 16 ore che si svolgerà nei giorni di... (data di inizio del corso di formazione - due giornate, 16 ore - che desume scegliendo all'interno del calendario dei corsi formativi inviatole dalla Scuola Edile).
  • inviare immediatamente via fax o posta elettronica copia della comunicazione di assunzione alla locale Cassa Edile e alla locale Scuola Edile, rispettando l'anticipo di almeno tre giorni rispetto al giorno di decorrenza dell'assunzione, cosí come previsto dalla norma contrattuale.
A cura di Paolo Oreto


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