Il Consiglio dell’
Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, lo scorso 1 dicembre
ha depositato la
determinazione n. 6 dell’8 ottobre 2008
recante “Dichiarazione di buon esito contenuta nel certificato di
esecuzione dei lavori (art.22, comma 7, del D.P.R. n.34/2000)”.
L’Autorità, in riferimento alle problematiche inerenti la
dichiarazione di "buon esito" da riportare nel certificato di
esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 22, comma 7 del dPR
34/2000, con la determinazione in argomento, ha ritenuto che:
- la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la
dichiarazione di "buon esito" costituisce una indubbia prerogativa
della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta
facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e
provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa
vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale
inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;
- l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7,
secondo periodo, del D.P.R.n.34/2000, resa dagli organi preposti
alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali
beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle
imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le
quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie
OG 2, OS 2 e OS 25.
L’Autorità, richiamando l’articolo 22 del D.P.R. n. 34/2000 dove
viene precisato che "i lavori da valutare sono quelli eseguiti
regolarmente e con buon esito... “ (comma 5), ricorda che, così
come previsto dal comma 7 del citato articolo 22, “i certificati di
esecuzione dei lavori … contengono la espressa dichiarazione dei
committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in
sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito".
Risulta, quindi, chiara l'indispensabilità dell'espressa
dichiarazione di “buon esito”, che deve essere riportata in calce
ai certificati di esecuzione dei lavori, affinché tali documenti
siano proficuamente utilizzabili per il conseguimento
dell'attestato di qualificazione.
L’Autorità, nella determinazione in argomento, chiarisce, anche il
significato della dichiarazione di regolarità e “buon esito” che
deve corredare tutti i certificati di esecuzione dei lavori.
Con la determinazione n.6 del 3 aprile 2002, dopo aver ribadito che
“i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000)
sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000)
relativo al possesso della idoneità tecnica delle imprese da
qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000)
e vanno rilasciati anche in relazione ai lavori in corso di
esecuzione oppure ultimati, anche se non ancora collaudati”, è
stato chiarito che “l'indicazione del buon esito dei lavori da
riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo,
riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi
sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed
al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione
del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e
s.m.)”.
Con la successiva determinazione n. 29 del 6 novembre 2002 è stato
affrontato il problema del rilascio dei certificati di esecuzione
dei lavori relativi ad appalti per i quali fosse sopravvenuta una
rescissione contrattuale, ferma restando la conseguente possibilità
di accreditare i soli importi liquidati all'impresa e da essa
regolarmente fatturati ed è stato precisato che “per i lavori
relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione
contrattuale non possono essere rilasciali i certificati di
esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini
della qualificazione”.
Nella determinazione viene, anche, precisato che il diniego al
rilascio del certificato di esecuzione dei lavori o della sola
dichiarazione conclusiva sulla regolarità ed il “buon esito” dei
lavori stessi – opposto dalla stazione appaltante alla richiesta
dell'impresa esecutrice - risulta certamente ammissibile quando il
relativo procedimento abbia evidenziato, per documentata
responsabilità dell'appaltatore, il venir meno del rapporto di
leale collaborazione con il committente che abbia causato un grave
pregiudizio nell'espletamento dell'opera a farsi.
Ma l’Autorità precisa, anche, che la stazione appaltante se oppone
un siffatto diniego in assenza di sufficienti ed oggettivi elementi
che dimostrino correttezza e logica della scelta operata, sarà
esposta ad azioni giudiziarie promosse dall'impresa esecutrice e -
in caso di soccombenza - potrà essere chiamata a rispondere del
danno.
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