Marcia indietro sul Durc. A poco meno di due mesi dal messaggio
023462 del 23 ottobre scorso dell'INPS, mediante il quale veniva
prorogato al 31 dicembre 2008 termine di presentazione del modulo
SC37 Durc interno necessario per poter usufruire dei benefici
normativi e contributivi previsti dalla legge in materia di lavoro
e di legislazione sociale, il Ministero del Lavoro, con la
circolare n.34 del 15 dicembre scorso, ha fornito ulteriori
chiarimenti e semplificazioni in merito alle modalità di accesso ai
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dal comma 1175 della Legge
296/2006, la concessione dei predetti benefici è subordinata al
possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc),
fermo restando il rispetto degli altri obblighi di legge ed degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Con la circolare 34, il Ministero del Lavoro, in considerazione
della
circolare n. 5 del 2008 e del DM 24 ottobre
2007, ai fini del rilascio del Durc,
l'interessato è tenuto ad
autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni di cui all'allegato A (del DM) ovvero
il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a
ciascun illecito.
Detta autocertificazione dovrà, dunque, essere predisposta dai
datori di lavoro utilizzando il modello allegato alla circolare 34
e dovrà essere presentata alla Direzione Provinciale del lavoro
territorialmente competente.
L'autocertificazione potrà essere presentata a mano, tramite
raccomandata A/R oppure tramite fax. Il Ministero del lavoro sta,
comunque, approntando l'applicazione informatica per l'invio
telematico del modello.
Per quanto concerne le tempistiche di presentazione, la circolare
34 ha precisato che i datori di lavoro che usufruiscono già dei
benefici normativi dovranno presentare l'autocertificazione entro e
non oltre il 30 aprile 2009.
Marcia indietro sulle modalità. Non risulta, infatti, più dovuta la
presentazione del modello SC37 all'INPS (
leggi news), né l'invio dell'autocertificazione
all'INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e
delle istanze 20 e 24 MAT (
leggi news), fermo restando che chi ha già
presentato le suddette autocertificazioni dovrà comunque presentare
l'autocertificazione anche alla Direzione Provinciale del lavoro
territorialmente competente.
I datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio
contributivo, dovranno comunque, presentare autocertificazione
entro il 30 aprile 2009 e prima della richiesta del beneficio.
Una volta presentata l'autocertificazione, ogni anno il Ministero
del lavoro farà delle verifiche a campione per verificare la
veridicità di quanto autocertificato.
In ultima analisi, il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 7, comma 3 del DM
24 ottobre 2007. In particolare, il suddetto comma prevede che
"In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le
Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art.
3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione
entro un termine non superiore a quindici giorni."
Il Ministero del lavoro ha chiarito che i 15 giorni decorrono a
partire dalla notifica della relativa inadempienza contributiva
accertata, a prescindere da eventuali comunicazioni che gli
Istituti possano aver effettuato preventivamente alle quali non è
possibile attribuire alcun valore legale di notifica.
Al fine di facilitare la compilazione del modello del
Ministero del Lavoro, abbiamo predisposto in esclusiva per tutti i
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