Per il rilascio del DURC è sufficiente l'autocertificazione

17/12/2008

Marcia indietro sul Durc. A poco meno di due mesi dal messaggio 023462 del 23 ottobre scorso dell'INPS, mediante il quale veniva prorogato al 31 dicembre 2008 termine di presentazione del modulo SC37 Durc interno necessario per poter usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge in materia di lavoro e di legislazione sociale, il Ministero del Lavoro, con la circolare n.34 del 15 dicembre scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti e semplificazioni in merito alle modalità di accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dal comma 1175 della Legge 296/2006, la concessione dei predetti benefici è subordinata al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermo restando il rispetto degli altri obblighi di legge ed degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con la circolare 34, il Ministero del Lavoro, in considerazione della circolare n. 5 del 2008 e del DM 24 ottobre 2007, ai fini del rilascio del Durc, l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A (del DM) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Detta autocertificazione dovrà, dunque, essere predisposta dai datori di lavoro utilizzando il modello allegato alla circolare 34 e dovrà essere presentata alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.
L'autocertificazione potrà essere presentata a mano, tramite raccomandata A/R oppure tramite fax. Il Ministero del lavoro sta, comunque, approntando l'applicazione informatica per l'invio telematico del modello.

Per quanto concerne le tempistiche di presentazione, la circolare 34 ha precisato che i datori di lavoro che usufruiscono già dei benefici normativi dovranno presentare l'autocertificazione entro e non oltre il 30 aprile 2009.

Marcia indietro sulle modalità. Non risulta, infatti, più dovuta la presentazione del modello SC37 all'INPS (leggi news), né l'invio dell'autocertificazione all'INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT (leggi news), fermo restando che chi ha già presentato le suddette autocertificazioni dovrà comunque presentare l'autocertificazione anche alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.
I datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo, dovranno comunque, presentare autocertificazione entro il 30 aprile 2009 e prima della richiesta del beneficio.
Una volta presentata l'autocertificazione, ogni anno il Ministero del lavoro farà delle verifiche a campione per verificare la veridicità di quanto autocertificato.

In ultima analisi, il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007. In particolare, il suddetto comma prevede che "In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni."
Il Ministero del lavoro ha chiarito che i 15 giorni decorrono a partire dalla notifica della relativa inadempienza contributiva accertata, a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possano aver effettuato preventivamente alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica.

Al fine di facilitare la compilazione del modello del Ministero del Lavoro, abbiamo predisposto in esclusiva per tutti i nostri lettori un’applicazione per la compilazione automatica dell’autocertificazione.

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