ARRIVA LA PROROGA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

23/12/2008

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre u.s., ha approvato un Decreto Legge recante proroga di termini legislativi in scadenza.
Non disponiamo del testo definitivo, per cui fin d’ora ci riserviamo di tornare sull'argomento al momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale .
Il provvedimento - nella versione in entrata al Consiglio dei Ministri - differisce alcuni termini previsti dal D. Lgs n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n. 129/2008, art. 4, commi 2 e 2bis.
In particolare, verrebbero prorogati
  • al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
    • comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
    • divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
    • allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso).
  • al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (art. 306, comma 2).
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, si evidenzia che il nuovo differimento - come anche il precedente - riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall'art. 4 del D. Lgs n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore. L’art. 306 del D. Lgs n. 81/2008, infatti, prevede espressamente che fino all'entrata in vigore delle nuove norme “continuano a trovare applicazione le disposizioni previdenti”.

Secondo alcune indiscrezioni, nel corso della discussione in Consiglio dei Ministri, anche al fine di valorizzare il confronto in atto tra le parti sociali per il raggiungimento di un avviso comune in materia di salute e sicurezza il Governo avrebbe deciso alcune modifiche alle ipotesi di proroga sopra indicate. In particolare:
  • il rinvio della valutazione dei rischi riguarderebbe solo la parte relativa allo stress lavoro correlato;
  • sarebbe confermato il rinvio dell’obbligo di data certa per il documento di valutazione dei rischi;
  • sarebbe confermato il rinvio del divieto delle visite preassuntive;
  • sarebbe confermato il rinvio della comunicazione all’Inail a fini statistici dell’infortunio che comporta assenza superiore ad un giorno;
  • non sarebbe confermato il rinvio dell’obbligo di allegazione del DUVRI al contratto di appalto.
In sostanza, quale che sia la versione finale, sembrerebbe previsto il rinvio della valutazione dello stress lavoro correlato, dell'obbligo di apporre una “data certa” (come regolata dal codice civile) al documento, della comunicazione a fini statistici all’Inail degli infortuni che comportano l’assenza superiore ad un giorno e del divieto di effettuare visite preassuntive.

Fonte: www.ance.it


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