Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre u.s., ha
approvato un Decreto Legge recante
proroga di termini
legislativi in scadenza.
Non disponiamo del testo definitivo, per cui fin d’ora ci
riserviamo di tornare sull'argomento al momento della pubblicazione
del decreto in Gazzetta Ufficiale .
Il provvedimento - nella versione in entrata al Consiglio dei
Ministri - differisce alcuni termini previsti dal D. Lgs n.
81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n.
129/2008, art. 4, commi 2 e 2bis.
In particolare, verrebbero prorogati
- al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
-
- comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza
dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett.
a);
- allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati
anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del
31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso).
- al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla
valutazione dei rischi (art. 306, comma 2).
Riguardo al
rinvio del termine per la valutazione dei
rischi, si evidenzia che il nuovo differimento - come anche il
precedente - riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs
n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata
dall'art. 4 del D. Lgs n. 626/1994, disciplina che rimane
transitoriamente in vigore. L’art. 306 del D. Lgs n. 81/2008,
infatti, prevede espressamente che fino all'entrata in vigore delle
nuove norme “continuano a trovare applicazione le disposizioni
previdenti”.
Secondo alcune indiscrezioni, nel corso della discussione in
Consiglio dei Ministri, anche al fine di valorizzare il confronto
in atto tra le parti sociali per il raggiungimento di un avviso
comune in materia di salute e sicurezza il Governo avrebbe deciso
alcune modifiche alle ipotesi di proroga sopra indicate. In
particolare:
- il rinvio della valutazione dei rischi riguarderebbe solo la
parte relativa allo stress lavoro correlato;
- sarebbe confermato il rinvio dell’obbligo di data certa per il
documento di valutazione dei rischi;
- sarebbe confermato il rinvio del divieto delle visite
preassuntive;
- sarebbe confermato il rinvio della comunicazione all’Inail a
fini statistici dell’infortunio che comporta assenza superiore ad
un giorno;
- non sarebbe confermato il rinvio dell’obbligo di allegazione
del DUVRI al contratto di appalto.
In sostanza, quale che sia la versione finale, sembrerebbe previsto
il rinvio della valutazione dello stress lavoro correlato,
dell'obbligo di apporre una “data certa” (come regolata dal codice
civile) al documento, della comunicazione a fini statistici
all’Inail degli infortuni che comportano l’assenza superiore ad un
giorno e del divieto di effettuare visite preassuntive.
Fonte:
www.ance.it
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