Con la sentenza n. 2281 del 5 dicembre 2008, è stata
ottenuta da parte dell’associazione Ance di Catania
un’importante vittoria sulla questione dei prezziari non
aggiornati.
La vicenda trae origine da un bando di gara Italferr, che è
stato impugnato dall’associazione territoriale insieme ad alcune
imprese locali, lamentando il fatto che a base di gara fosse stato
posto un progetto stimato sulla base di prezzi non adeguatamente
aggiornati (in alcuni casi addirittura di 13 anni prima).
In sede cautelare, il Tar di Catania aveva concesso la sospensiva,
ritenendo che vi fossero prima facie fondati motivi per accogliere
le doglianze dei ricorrenti (sentenza n. 938/2008). Tuttavia, a
seguito del ricorso in appello di Italferr, il Consiglio di
Giustizia amministrativa aveva annullato, con ordinanza n. 704 del
30.7.2008, la determinazione del Tribunale, per cui la gara aveva
trovato seguito giungendo alla relativa aggiudicazione.
Ora, il Tar con la sentenza in esame si esprime nel merito del
ricorso, accogliendo in pieno le tesi difensive dell`Ance.
In particolare, il giudice amministrativo afferma i seguenti
importanti principi.
L’Ance è legittimata a ricorrere, in quanto agisce a tutela
della categoria per salvaguardarne l’interesse complessivo; tale
interesse consiste nella finalità che il mercato degli appalti
pubblici non subisca effetti distorsivi a vantaggio di operatori
economici che producono sotto costo in termini di qualità del
prodotto e di organizzazione del lavoro.
Sono, altresì, legittimate a ricorrere anche le imprese che non
hanno partecipato alla gara, poiché la circostanza che i prezzi
posti a base d’asta non siano aggiornati costituisce proprio un
fattore impeditivo della partecipazione all’appalto, che esclude le
imprese dalla competizione; a tal fine, non rileva neppure se le
imprese siano o meno n possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti dal bando, potendo le stesse utilizzare gli strumenti di
legge che consentono di cumulare i requisiti necessari (ATI,
avvalimento etc.).
Il Giudice afferma poi che l’interesse a ricorrere permane
nonostante l’aggiudicazione della gara, poiché l’accoglimento
del ricorso implica il riconoscimento dell’illegittimità del
bando, con la conseguente caducazione degli atti successivi,
inclusi quindi l’aggiudicazione ed il successivo contratto.
Nel merito, il Tribunale amministrativo afferma decisamente la
necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla
base di prezziari aggiornati, con valori economici coerenti con
l’attuale andamento del mercato, “a pena di intuibile carenza di
effettività delle offerte e di efficacia della pubblica
amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della
concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non
aggiornati soprattutto le imprese più competitive, poiché
sopportano i maggiori oneri per l’aggiornamento del costo del
lavoro, per l’investimento, la formazione e così via”.
Al contempo, il Tar di Catania valuta nello specifico anche gli
argomenti sostenuti da Italferr a difesa del proprio operato.
Italferr, infatti, nei propri atti difensivi, aveva affermato: a)
sul piano fattuale, di aver proceduto ad aggiornare parte dei
prezzi in base a proprie medie di incremento e/o analisi di mercato
svolte gara per gara; b) sul piano giuridico, di escludere comunque
l’applicabilità dell`art. 133, comma 8 in tema di prezziari ai
soggetti operanti nei settori esclusi.
Ora, quanto a questo secondo punto, il Tar afferma chiaramente che
l’obbligo di assicurare nei contratti pubblici l’effettivo
adeguamento dei prezziari ai valori correnti di mercato costituisce
una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell’azione
amministrativa e trae, pertanto, fondamento nell’art. 97 della
Costituzione. Si tratta, infatti, di un principio generale
dell’azione amministrativa, volto a garantire sia l’effettività e
serietà delle offerte, nonché la conseguente sostenibilità
dell’appalto, sia la libera ed effettiva concorrenza tra le
imprese. Premesso dunque che l’obbligo di aggiornare i prezziari
costituisce principio fondamentale dell’azione di ogni
amministrazione, il giudice ritiene, attraverso un’interessante
ricostruzione esegetica delle norme in materia di settori speciali,
che il mancato richiamo all’art. 133 del codice dei contratti
nell’ambito dell’art. 206 costituisca un mero errore di
coordinamento da parte del legislatore.
Infine, quanto alla modalità di aggiornamento del
prezziario, a parere del Tribunale, non è seriamente possibile
mettere in discussione non solo il principio che i prezziari vadano
aggiornati, ma anche che debbano esserlo in base ad una procedura
amministrativa tipica, specifica, non surrogabile in via di fatto
con analisi endo-amministrative, non rese pubbliche alla generalità
dei terzi interessati e del mercato. L’osservanza infatti di dette
forme procedurali garantisce il raggiungimento dell’obiettivo
fondamentale di consentire la massima partecipazione delle imprese
alle procedure di gara.
La sentenza del Tar Catania costituisce senza dubbio un rilevante
passo in avanti nel raggiungimento da parte dell’Ance, insieme alle
proprie associazioni territoriali, dell’obiettivo di ottenere
l’applicazione concreta ed estesa a tutto il territorio nazionale
della disciplina in tema di prezziari. La decisione in esame assume
poi significato particolarmente rilevante per due ordini di motivi:
in primo luogo perché Italferr rappresenta un’amministrazione
committente a livello nazionale e perciò uno dei centri di spesa
più rilevanti per il settore dei lavori pubblici; in secondo luogo,
perché, per la prima volta, un giudice amministrativo riconosce
espressamente l’esistenza di un principio generale, applicabile a
tutte le amministrazioni anche se operanti nei settori speciali,
che obbliga queste ultime a porre a base di gara progetti
adeguatamente stimati secondo i prezzi di mercato, e ciò sia al
fine di consentire la formulazione di offerte serie ed affidabili,
sia al fine di assicurare la piena partecipazione alle gare
stesse.
Fonte: www.ance.it
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