Sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre scorso è stata
pubblicata la
legge 22 dicembre 2008, n. 201 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di
adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai
settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e
definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed
Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.”.
Il Decreto-legge nei vari passaggi tra Camera e Senato ha subito
parecchie modifiche; i provvedimenti che riguardano le norme
relative ai lavori pubblici possono essere così riassunte.
Adeguamento prezzi materiali da costruzione
Con l’
articolo 1 del decreto legge n. 162 convertito dalla
legge n. 201 e precisamente con i commi 1- 10, in deroga a quanto
previsto ai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del Codice dei
contratti (D.Lgs. n.163/2006), il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto,
le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in
diminuzione, superiori all’8% per cento, relative all'anno 2008,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli
materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale
con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se
riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni.
L'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di
compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
ministeriale che rileva le variazioni dei prezzi.
Non è, poi, possibile procedere all’adeguamento dei prezzi nel caso
in cui l’appaltatore si sia avvalso della possibilità di
anticipazione del prezzo per l’acquisto dei materiali previsto
all’articolo 133, comma 1-bis del Codice dei contratti (d.Lga. n.
163/2006).
Ripristino incentivi tecnici progettisti delle pubbliche
ammnistrazioni
Con l’introduzione nell’
articolo 1 del decreto-legge n. 162
convertito dalla legge n. 201, del
comma 10-quater, ritorna
l’
incentivo del 2% previsto, all’articolo 92 comma 5 del
Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), per i tecnici
progettisti delle pubbliche amministrazioni.
Nel comma 10-quater è precisato che viene sostituito il quarto
periodo dell’articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti dal
seguente: “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo
corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, costituiscono economie”.
Con lo stesso articolo 10-quater, alla lettera b) viene abrogato il
comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 con il quale
l’incentivo era stato ridotto allo 0,50%
Procedura negoziata (trattativa privata) per i lavori sino a
500.000 Euro
La procedura negoziata (trattativa privata), già prevista sino a
100.000 euro nell’articolo 122, comma 7 del Codice dei contratti
(D.Lgs. n. 163/2006), con l’introduzione, nell’
articolo 1
del decreto-legge n. 162 convertito dalla legge n. 201, del
comma 10-quinquies, viene estesa sino a 500.000 Euro; nel
comma 10-quinquies è precisato che viene inserito nell’articolo 122
del Codice dei contratti il seguente comma 7-bis: “I lavori di
importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a
500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma
6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero”.
Arbitrati
Con l’
articolo 1-ter del decreto-legge n. 162 convertito
dalla legge n. 201 viene disposta la proroga della sospensione
della norma che vieta il ricorso all’arbitrato nei contratti di
lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle
competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze ivi previste, e comunque non oltre il 30 marzo 2009.
Ricordiamo che l’istituto dell’arbitrato era stato inizialmente
abolito dall’articolo 3 commi 19-22 della legge 24 dicembre 2007
(Finanziaria 2008) n. 244 e che l’istituto stesso era stato
prorogato una prima volta sino all’1 luglio 2008 dal decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31 ed una seconda volta sino al 31 dicembre 2008 dal
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito dalla legge 2 agosto
2008, n. 129.
Fondazioni ed associazioni senza contributi pubblici
Con l’
articolo 1 del decreto-legge n. 162 convertito dalla
legge n. 201, al
comma 10-ter viene precisato che ai fini
della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi
e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti
trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di
non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di
carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicita' sugli
appalti di lavori, servizi e forniture.
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