Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre
scorso ha risposto ad un’istanza di interpello formula dalla
Confartigianato imprese tendente a conoscere il parere della
Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito al diniego
espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito
ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di una impresa
artigiana che applichi ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia
artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un
qualche contratto integrativo territoriale – provinciale o
regionale – sottoscritto da una organizzazione datoriale artigiana
per l’edilizia, cui l’imprenditore istante abbia aderito o
conferito mandato.
Il Ministero ha, anche, evidenziato che il contratto collettivo di
diritto comune sortisce i propri effetti unicamente nei confronti
degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del
mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di
lavoro all’atto di adesione alle rispettive sigle sindacali. Al di
fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto
comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una
esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti
individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad
esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici
profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo,
oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore
produttivo.
Il Ministero con la risposta ha precisato che una impresa che sia
aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale
che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o
aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi
obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II
livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita
adesione o spontanea applicazione.
Resta ferma, altresì, la possibilità da parte della contrattazione
collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa
determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per
gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.
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