Sulle spese sostenute per la sostituzione di un portone ‘`ingresso
di un’abitazione, la detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi
20-24, della legge 244/2007) è riconosciuta a condizione che
l’intervento sia riconducibile a lavori sulle strutture opache
dell’edificio, ovvero ad una sostituzione di infissi, che
conseguano i valori di risparmio energetico richiesti dalla
norma.
La detrazione è, altresì, riconosciuta nell’ipotesi di sostituzione
di un impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad
alta efficienza unicamente ove l’intervento consista in una
sostituzione integrale del medesimo impianto (art.1, comma 286,
legge 244/2007), ovvero qualora tali lavori conseguano la
“riqualificazione energetica globale” dell’edificio (art.1, comma
344, della legge 296/2006).
Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
con le R.M. n.475/E del 9 dicembre 2008 e n.458/E dell’1 dicembre
2008, in risposta ad istanze avanzate da contribuenti
sull’applicabilità della detrazione del 55% per la sostituzione sia
del portone d’ingresso di un’abitazione, sia di alcune unità
terminali e di pompe di calore ad alta efficienza, in un impianto
di climatizzazione invernale preesistente.
L’Amministrazione finanziaria nella R.M. n.475/E/2008 ha,
innanzitutto, richiamato sia la disciplina dell’agevolazione per
gli interventi sull’involucro di edifici esistenti (riguardanti le
strutture opache orizzontali, verticali e le finestre, comprensive
degli infissi - art.1, comma 345, della legge 296/2006), sia i
requisiti di trasmittanza termica che tali lavori devono
raggiungere per beneficiare della detrazione (D.M. 11 marzo 2008
per le spese sostenute dal periodo d’imposta 2008), nonché gli
adempimenti procedurali che i contribuenti devono osservare per il
riconoscimento dell’agevolazione (D.M. 19 febbraio 2007).
In particolare, la citata R.M. n.475/E/2008 chiarisce che, per le
spese riferite alla sostituzione del portone d’ingresso di
un’abitazione, la detrazione del 55% è riconosciuta in presenza di
tali condizioni:
- l’intervento possa essere incluso tra quelli realizzati
sull’involucro di edifici esistenti, o loro porzioni, e sia
riconducibile, alternativamente:
- o a lavori riguardanti le “strutture opache verticali”,
raggiungendo gli indici di risparmio energetico richiesti dal D.M.
11 marzo 2008.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’interessato
deve acquisire, in osservanza del D.M. 19 febbraio 2007,
l’asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti, e l’attestato di
certificazione/qualificazione energetica.
Si ricorda, inoltre, che, per fruire dell’agevolazione, deve essere
acquisita anche la scheda informativa relativa all’esecuzione
dell’intervento;
- o ad una sostituzione di “finestre comprensive di infissi”,
qualora il portone installato presenti le medesime componenti
costruttive richieste per le finestre, qualificandosi, di fatto,
come una “porta finestra”, rispettando comunque, i valori di cui al
D.M. 11 marzo 2008.
In tal caso, l’interessato deve acquisire l’asseverazione o, in
alternativa, la certificazione del produttore che attesti il
rispetto dei medesimi requisiti, unita alle certificazioni dei
singoli componenti[1], unitamente alla scheda informativa.
In ogni caso, a seguito dell’entrata in vigore del DL 185/2008, che
ha, tra l’altro, ridisegnato le procedure di accesso alla
detrazione, l’Amministrazione finanziaria ricorda che la fruizione
del beneficio risulta condizionata agli ulteriori adempimenti
previsti dall’art.29 del medesimo Decreto Legge.
In merito, si ricorda che la detrazione del 55%, già con
riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2008, non è
più riconosciuta automaticamente al contribuente, ma può essere
fruita solo successivamente all’autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate, che l’accorderà previa verifica del rispetto dei limiti di
spesa stabiliti per il triennio 2009-2011.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà
comunicato l’esaurimento di tali stanziamenti.
A tale scopo, viene quindi stabilito un meccanismo di monitoraggio,
che si affianca comunque agli adempimenti già previsti dal decreto
attuativo 19 febbraio 2007, e che prevede:
- 1. invio, esclusivamente in via telematica (anche attraverso
gli intermediari abilitati), di apposita istanza all’Agenzia delle
Entrate, da trasmettere:
- dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel
periodo d’imposta 2008,
- dall’1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese
sostenute nel 2009 e nel 2010;
- 2. esame delle istanze da parte dell’Agenzia delle Entrate
secondo l’ordine cronologico di invio;
- 3. comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in
via telematica, dell`esito della verifica entro trenta giorni dalla
ricezione dell’istanza. In assenza di alcuna comunicazione
esplicita, la detrazione s’intende negata (principio del “silenzio
diniego”).
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
D.L. 185/2008 (ossia entro il 29 dicembre 2008), sarà approvato il
modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza.
Infine, solo per le persone fisiche ed esclusivamente con
riferimento alle spese sostenute nel 2008, è possibile
“trasformare” la detrazione del 55% in quella del 36% (nel limite
massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con
ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo),
qualora queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano
comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia.
Con la R.M. n.458/E/2008, è stata esaminata l’applicabilità della
detrazione nell’ipotesi di sostituzione di alcune unità terminali e
pompe di calore ad alta efficienza in un impianto di
climatizzazione invernale preesistente[2].
In tal caso, i lavori eseguiti non possono essere ricondotti ad un
“intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza”, ai sensi
dell’art.1, comma 286, della legge 286/2008, poiché, tenuto conto
di quanto stabilito nel D.M. 19 febbraio 2007, il beneficio deve
intendersi limitato «ai soli casi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, e non anche agli interventi di
integrazione degli stessi».
In sostanza, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, l’installazione di
tali componenti è agevolata unicamente se i lavori consistono nella
sostituzione dell’intero impianto di climatizzazione invernale, e
non in una semplice “integrazione” di esso.
Tuttavia, la citata R.M. n.458/E/2008 ribadisce[3] la possibilità
di fruire della detrazione del 55% ove i lavori eseguiti consentano
di raggiungere la “riqualificazione energetica globale” dell’intero
edificio[4], dal momento che, in tal caso, l’agevolazione fiscale è
riconosciuta in funzione del risultato raggiunto in termini di
risparmio energetico, indipendentemente dalla tipologia di
intervento realizzato.
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- per tutti gli interventi eseguiti, non assume alcuna rilevanza
la categoria catastale di appartenenza del fabbricato, ne` il
titolo in base al quale l’immobile rientra nella disponibilità del
contribuente, potendo essere agevolati anche gli interventi
realizzati sugli immobili posseduti o detenuti in virtù di un
contratto di locazione;
- nell’ipotesi in cui i materiali impiegati per l’esecuzione
dell’intervento siano forniti all’impresa da società appartenenti
al medesimo gruppo industriale di cui la stessa fa parte, la
detrazione si applica sui relativi costi sostenuti, a condizione
che tali beni siano acquistati da imprese residenti[5], e che il
prezzo di cessione sia determinato in base al “valore normale”,
definito dall’art.9, comma 3, del D.P.R. 917/1986 - TUIR.
[1] Per la sostituzione delle finestre in singole unità
immobiliari, infatti, l’art.1, comma 24, lett. c, della legge
244/2007 ha stabilito che non è richiesta l’acquisizione
dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica
dell’edificio.
[2] Nel caso di specie, l’istante è un’impresa italiana, facente
parte di un gruppo industriale controllato da una società estera,
che intende eseguire l’intervento sul fabbricato in cui esercita la
propria attività, detenuto in base ad un regolare contratto di
locazione.
[3] Cfr., in tal senso anche la C.M. n.36/E/2007.
[4] Ai sensi dell’art.1, comma 344, della legge 296/2006, che
consente di fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000
euro.
[5] Ovvero gli acquisiti siano effettuati da imprese localizzate in
Stati o territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni (art.168-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR).
Fonte:
www.ance.it
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