Con la nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, l’Inail ha fornito
le istruzioni operative in ordine all’applicazione dello sconto
dell’11,50% riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle
imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore
settimanali.
In particolare, ricorda l’allegata nota, l’agevolazione spetta
ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per la violazione della normativa in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque
anni dalla pronuncia della sentenza.
Per dimostrare l’assenza di tali condanne, i datori di lavoro sono
tenuti ad inviare alla sede Inail competente territorialmente,
entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, l’apposita
autocertificazione, allegata alla nota in commento, così come
previsto dall’art. 36 bis della L. n. 248/06.
Al riguardo, si ricorda che il D.M. 24 ottobre 2007, ai fini della
fruizione dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola,
ha previsto che i datori di lavoro, tra l’altro, debbano
autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni
di lavoro di cui all’allegato A del richiamato decreto. In merito,
la circolare ministeriale n. 34/08 ha previsto che i datori di
lavoro siano tenuti ad inviare alla Direzione Provinciale del
Lavoro il modulo di autocertificazione che attesti l’inesistenza di
provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni
in materia di tutela delle condizioni di lavoro entro il 30 aprile
2009.
Si ricorda, infine, che lo sconto dovrà essere applicato ai
relativi premi e fruito solo in regolazione dell’anno 2008.
Fonte: www.ance.it
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