Con i tre Comunicati pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in materia di variazioni colturali e di
corretto accatastamento di fabbricati (fabbricati non dichiarati e
fabbricati non più rurali) l’Agenzia prosegue l’attività in
attuazione delle disposizioni contenute nei commi 33 e 36
dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, (L.
286/06), in tema di contrasto a evasione ed elusione fiscale in
materia di immobili.
Catasto Terreni: Aggiornamento della banca dati catastale in
base alle variazioni colturali risultanti dalle dichiarazioni
2008
L’Agenzia procede anche nel 2008 all’aggiornamento della banca dati
del catasto terreni (variazioni delle qualità di coltura e dei
relativi redditi per intere particelle o loro porzioni) sulla base
dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2008
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), dai soggetti
interessati ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Si ricorda che:
- gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni
interessate con i relativi dati censuari, sono consultabili, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato oggi
in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, presso le
sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio
e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina:
www.agenziaterritorio.gov.it/index.htm?id=2110
- i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni,
avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla
Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
Fabbricati che non risultano dichiarati al catasto
Con il comunicato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale è reso
disponibile il quinto elenco di particelle di catasto terreni sulle
quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati al catasto,
individuate anche attraverso un’attività di foto-identificazione
condotta in collaborazione con l’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA).
I precedenti comunicati sono del: 10 agosto 2007, 26 ottobre 2007,
7 dicembre 2007 e 28 dicembre 2007.
Fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi
per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali
Attraverso specifici accertamenti, sono stati individuati gli
immobili iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i
requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali.
Il precedente comunicato è del 28 dicembre 2007.
Per entrambe le categorie di fabbricati sopraindicati, gli elenchi
delle particelle iscritte al catasto terreni individuate sono
consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune
interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa
Agenzia, alla pagina:
www.agenziaterritorio.gov.it/index.htm?id=2381
Si ricorda che sia i fabbricati non dichiarati, sia quelli che
hanno perso i requisiti di ruralità devono essere dichiarati al
catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti
reali, entro sette mesi dalla data di pubblicazione del suddetto
Comunicato. Qualora gli interessati non presentino tali
dichiarazioni entro il termine previsto, gli Uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto
obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso,
all’accatastamento mediante predisposizione delle dichiarazioni
redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e a notificare i relativi
esiti.
Si precisa che l’identificazione dei fabbricati che non risultano
dichiarati in catasto è avvenuta attraverso un’attività di
foto-identificazione da immagini territoriali e successivi processi
“automatici” di incrocio con le banche-dati catastali, mentre
quella dei fabbricati che hanno perso i requisiti soggettivi per il
riconoscimento di ruralità a fini fiscali è avvenuta attraverso
incroci tra le banche-dati catastali e il Registro delle
imprese.
Si sottolinea che gli elenchi delle particelle pubblicizzati, per
tutte le attività sopra citate, rappresentano il risultato di
elaborazioni massive, per cui potrebbero essersi verificate delle
incoerenze, con inclusione – in qualche caso – di particelle non
rientranti nelle fattispecie oggetto di identificazione o di
variazione.
In tal caso, i soggetti interessati possono inviare (anche
attraverso il servizio postale) all’Ufficio provinciale competente
dell’Agenzia del Territorio una specifica segnalazione utilizzando
l’apposito modello, disponibile sul sito
www.agenziaterritorio.gov.it.
Sullo stesso sito è altresì disponibile un servizio on-line di
compilazione e trasmissione del suddetto modello.
Gli indirizzi completi degli Uffici Provinciali sono disponibili,
sempre sul sito internet, alla pagina:
www.agenziaterritorio.gov.it/index.htm?id=1181
Fonte:
www.agenziaterritorio.gov.it/
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