Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato
pubblicato il
decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 207 recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti”.
Nel decreto-legge in argomento sono contenute, tra l’altro le
disposizioni relative alle
modifiche, già preannunciate, al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale
dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto
a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008
in cui era stato approvato il decreto-legge.
Si tratta, quindi, di un
rinvio mirato delle misure relative
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio
2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione
dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico
mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16
maggio 2009:
- per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
- per assicurare una data certa al documento di valutazione dei
rischi.
Con l’articolo 32 del decreto-legge in argomento slittano al 19
maggio 2009:
- l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza
dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del
d.lgs. n. 81/2008);
- il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3,
lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).
Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto-legge in
argomento è il seguente:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16
maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello
stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio
2009.”
© Riproduzione riservata