Lo scorso 3 gennaio è stato pubblicato in gazzetta il Decreto del
Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, recante
”Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24
dicembre 2007, n. 244”, mediante il quale si fornisce una prima
attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte
legge finanziaria del 2008.
Secondo quanto previsto dal decreto, la produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con
esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio
dei certificati verdi. Mentre l'energia elettrica immessa in rete,
prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua
non superiore a 200 kW e mediante impianti alimentati da altre
fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza
nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai
certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa
fissa onnicomprensiva di entità variabile alle condizioni e secondo
le modalità previste dal titolo III del decreto stesso.
L’energia incentivata riconosciuta per il sistema dei certificati
verdi e per il sistema della tariffa fissa viene calcolata in base
alla tabella 1 dell’Allegato A al decreto ed, in particolare,in
base alla tipologia di impianto, ovvero:
- impianti rinnovabili nuovi;
- rifacimenti parziali;
- potenziamenti;
- rifacimenti totali;
- altri impianti (ibridi, a rifiuti, di cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento).
Ai fini dell'accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione, il
GSE provvede a qualificare gli impianti e a determinare l'energia
elettrica incentivata e il numero dei certificati verdi ovvero la
tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto. Il diritto di
opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa è esercitato
all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica e, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto, è consentito, prima
della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un
sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo
di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già
fruito con il precedente sistema. Possono accedere ai suddetti
meccanismi di incentivazione esclusivamente gli impianti collegati
alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non
inferiore a 1 kW.
Per quanto concerne la procedura di qualifica, il produttore che
intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti deve presentare
apposita domanda al GSE che deve riportare:
- soggetto produttore;
- ubicazione dell'impianto;
- fonte rinnovabile utilizzata;
- tecnologia utilizzata;
- potenza nominale dei motori primi, A potenza nominale media
annua;
- data di entrata in esercizio;
- produzione annua netta ovvero producibilità attesa;
- producibilità aggiuntiva, o produzione media attesa;
- quantificazione degli eventuali autoconsumi;
- tipo di incentivazione richiesta.
Il GSE valuta la domanda secondo i criteri indicati nell'allegato A
determinando in via presuntiva l'energia elettrica incentivata. In
tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di
pronunciamento del GSE entro novanta giorni dal ricevimento. I
soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte
rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla
richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria
pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, più una quota
variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:
- 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200
kW;
- 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1
MW;
- 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
- 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 10 MW.
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