Sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2008 è stata pubblicata la
legge 22 dicembre 2008,
n. 203 recante “Disposizioni per la formazione del nilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”.
Con la pubblicazione della legge vengono confermate le disposizioni
che intervengono sull'art.1, commi 17 e 18 della legge n. 244/07
(legge finanziaria 2008) ed, in particolare con il comma 15,
dell’articolo 2 vengono disposte:
- la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini
IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei
limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi
di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008,
2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della
suddetta legge;
- la proroga della detrazione d’imposta, altresì, nel caso
di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente
ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative
edilizie, sempreché gli interventi siano eseguiti entro il 31
dicembre 2011 e che l’alienazione o l’assegnazione avvenga entro il
30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre
2010 e al 30 giugno 2011 dall’art. 1, comma 17, lett. b) della
legge finanziaria 2008);
- la proroga sino al 2011 l’IVA agevolata, con aliquota al
10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch’essa
prevista dall’art. 1, comma 18 della medesima legge n. 244/07 per
gli anni 2008, 2009 e 2010.
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