Sulla Gazzetta ufficiale n. 4 dello scorso 7 gennaio è stata
pubblicata la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
29 dicembre 2008, n. 17852 recante
"Articolo 2 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa" ed indirizzata
ag1i istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
La circolare fornisce alcuni chiarimenti interpretativi per la
concreta applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2,
commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale
prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31
ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle
di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano
calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse
pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione
e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto
e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle
condizioni contrattuali in essere.
Tale disposizione si applica anche ai mutui che sono stati oggetto
di operazioni di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge
28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.
126. Come previsto dal comma 1, art. 2 del dl 185/2008, la
differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da
corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, è posta
a carico dello Stato. È previsto inoltre che, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità
tecniche per il pagamento della differenza.
In particolare, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari
per la riduzione dell'importo di tutte le rate di mutuo a tasso non
fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti,
senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna
rata. Il criterio di calcolo si applica, comunque, all'intero
importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
Al fine di tenere indenne il mutuatario da ogni effetto di
eventuali ritardi nel corrispondere il contributo già per le prime
rate in scadenza nel 2009, la circolare ha previsto che tali
ritardi non dovranno ragionevolmente estendersi oltre il mese di
febbraio 2009. In ogni caso, il contributo deve essere accreditato
con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
Infine, in caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie
garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il
contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator)
ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
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