Sul Supplemento Ordinario n.285/L alla Gazzetta Ufficiale n.303 del
30 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2008,
n.203 - Legge Finanziaria 2009 - in vigore dall'1 gennaio 2009.
Tra le misure fiscali contenute nella legge 203/2008 si segnala la
proroga, fino al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 15), delle
agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, già riconosciute
fino al 31 dicembre 2010 (art.1, commi 17-19, legge 244/2007), ed
in particolare:
- della detrazione IRPEF del 36%, nel limite di 48.000 euro per
unità immobiliare, per gli interventi di recupero delle
abitazioni;
- dell'IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle abitazioni. A tal proposito, si ricorda che la
Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri sono stati
autorizzati ad applicare aliquote IVA ridotte per le prestazioni di
servizi ad alta intensità di manodopera (tra cui rientrano anche le
manutenzioni delle abitazioni), prevede l'applicazione di tale
beneficio fiscale unicamente fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto, tale ultima disposizione potrebbe essere modificata
nell'ipotesi in cui, al sopraggiungere di tale scadenza, l'Unione
Europea dovesse decidere di non prorogare ulteriormente
l'applicabilità dell'IVA al 10% sulle manutenzioni delle
abitazioni.
È stata prorogata, altresì, per un ulteriore anno, la detrazione
IRPEF del 36% per l'acquisto di fabbricati a destinazione
residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione,
da calcolare sul 25% del prezzo d'acquisto, nel limite di 48.000
euro per unità immobiliare, che viene riconosciuta in presenza di
tali due condizioni:
- gli interventi vengano eseguiti dall'1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2011;
- il rogito avvenga entro il 30 giugno 2012.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga, la
legge 203/2008 conferma l'obbligo di indicazione in fattura del
costo della manodopera utilizzata per l'intervento edilizio, a pena
di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per gli
interventi di recupero delle abitazioni, sia per l'acquisto di
abitazioni ristrutturate. Per contro, si ricorda che, a partire
dall'1 gennaio 2008, l'indicazione in fattura del costo della
manodopera non è più richiesto come condizione per l'applicazione
dell'IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle abitazioni.
Tali disposizioni si affiancano a quelle già previste dal Decreto
Legge 29 novembre 2008, n.185, che fa parte anch'esso della manovra
economico-finanziaria per il 2009.
In particolare, si ricorda che il DL 185/2008, in corso di
conversione in legge (n.1972/AC), ha previsto:
- una procedura per il riconoscimento della detrazione del 55%
per la riqualificazione energetica degli edifici (art.1, commi
20-24, legge 244/2007), che risulta ora condizionata
all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, che l'accorderà
previa verifica del rispetto dei limiti dei fondi stanziati per
ciascun anno di vigenza della medesima.
In merito, tenuto conto che le nuove regole riducono drasticamente
la possibilità di ottenere la detrazione sia per gli interventi
eseguiti nel 2008, sia per quelli che verranno realizzati nel
biennio 2009-2010, il Governo, come auspicato dall'ANCE, ha
manifestato l'intenzione di mantenere l'applicabilità della
detrazione per il periodo d'imposta 2008, con le modalità operative
previgenti all'entrata in vigore del DL 185/2008. Viceversa, per
gli anni 2009 e 2010, la misura della detrazione dovrebbe essere
rivista mediante una diversa ripartizione o una riduzione
dell'importo.
Nei prossimi giorni il Governo presenterà in proposito uno
specifico emendamento che delineerà il nuovo assetto normativo
delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici;
- la rivalutazione dei beni immobili d'impresa risultanti nel
bilancio in corso al 31 dicembre 2007 (con esclusione degli
immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili), mediante
il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, pari al 7% per i beni non ammortizzabili, ed al 10% per
i beni ammortizzabili. In merito, oltre a evidenziare la necessità
che si pervenga a una riduzione dell'aliquota prevista per la
rivalutazione, l'ANCE ha richiamato l'attenzione sull'opportunità
di estendere la rivalutazione anche con riferimento alle aree
edificabili;
- la deducibilità dall'IRPEF/IRES di un ammontare pari al 10%
dell'IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli
interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del
lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, del D.Lgs.
446/1997);
- la proroga, dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,
dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, e
nel limite di 6.000 euro lordi, con riferimento alle somme per
incrementi di produttività, corrisposte ai lavoratori del settore
privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro lordi;
- l'esigibilità, per il triennio 2009-2011, dell'IVA al momento
del pagamento del corrispettivo (principio di cassa), relativamente
a tutte le operazioni imponibili rese a favore di soggetti
esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ad eccezione
delle operazioni soggette al meccanismo del ''reverse charge" (es.
prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
L'efficacia della misura è, tuttavia, subordinata ad autorizzazione
comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della
quale sarà poi emanato un Decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze con cui verrà fissato il volume d'affari dei
contribuenti beneficiari della disposizione;
- la revisione degli Studi di Settore attualmente in vigore, con
riferimento a determinati settori o aree territoriali al fine di
tener conto degli effetti della crisi economica dei mercati,
mediante Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentito il
parere della Commissione degli Esperti (al riguardo, cfr. anche la
News ANCE n.2250 del 16 dicembre 2008). In merito l'ANCE si riserva
di far pervenire all'amministrazione i dati congiunturali del
settore delle costruzioni per il 2008, che potranno essere tenuti
in considerazione in vista dell'adozione dei correttivi agli Studi
sia con riferimento all'andamento economico generale che con
riferimento a specifiche parti del territorio (correttivi di
settore e territoriali anche in base agli elementi riscontrati
presso gli Osservatori regionali per gli studi di settore);
- la detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di
interesse locale, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità
previste dall'art.1, della legge 449/1997 (istitutiva della
detrazione del 36%);
- la riduzione, in misura pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP
dovuti per il periodo d'imposta 2008.
In tal ambito, si segnala che l'art.42 del DL 207/2008 ha prorogato
al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità e
la scadenza per il versamento di quanto non corrisposto per effetto
di tale disposizione.
Fonte: ANCE
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