Con determinazione 6 aprile 2006, n. 3 l’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici ha deciso che i promotori SOA dovranno essere
inseriti all’interno dell’organico delle società stesse e
quest’ultime dovranno comunicare all’Autorità i loro dati.
Fino ad oggi questi soggetti erano assimilati ai procacciatori
d’affari e l’autorità ha notato che questa situazione presenta
alcuni problemi in quanto i promotori "sono anche consulenti delle
imprese che possono influenzare le condizioni di mercato, in quanto
possono determinare il passaggio di pacchetti di imprese da una Soa
ad un’altra" oltre al fatto che spesso sono "i promotori a
predisporre la documentazione da presentare, ai fini della
qualificazione, in violazione del generale divieto, per i soggetti
esterni alle Soa, di svolgere prestazioni relative all’attività di
attestazione, come appunto l’acquisizione dei documenti".
Con l’inserimento dei procacciatori in organico Soa, "sarà
possibile imputare la responsabilità dell’azione ad un soggetto
facilmente individuabile, perché facente parte della specifica
organizzazione e, quindi, anch’egli potenzialmente imputabile di
quelle condotte penalmente rilevanti, che si riconducono alla
natura del soggetto che le pone in essere, quale soggetto esercente
una pubblica funzione".
Quanto alla comunicazione dei dati, l’Autorità specifica che la
necessità nasce dalla volontà di costituire un data-base ai fini di
controllo interno.
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