Procedura negoziata per i lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro. È quanto
prevede la legge 22 dicembre 2008 n. 201, mediante la quale il
Parlamento ha convertito il dl 162 del 23 ottobre 2008 recante, tra
gli altri,
interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione.
Il decreto-legge 23 ottobre 2008 , n. 162 coordinato con la legge
di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 prevede all'art. 1, comma
10-quinquies una modifica che, oltre ad avere del rivoluzionario,
potrebbe avere degli effetti devastanti sulla legittimità del
sistema dei lavori pubblici e che potrebbe andare contro il
principio di libera concorrenza comunitario.
L'art. 1, comma 10-quinquies prevede, infatti:
Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere
pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i
lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è
inserito il seguente:
"7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale
numero."
La procedura prevista dall'art 57, comma 6 è quella negoziata senza
pubblicazione di bando di gara:
Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che
ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del
prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
A questo punto ci si rende conto della portata che questa modifica
potrebbe avere sull'economia italiana: non essendo più prevista
pubblicazione di bando per i lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, le stazioni
appaltanti potranno concentrare la concorrenza del bando su un
livello locale, eliminando la competitività globale e dunque anche
la guerra dei prezzi che ha contraddistinto il panorama dei lavori
pubblici degli ultimi anni.
Da un lato, l'innalzamento del limite da 100 mila euro 500 mila
euro per l`affidamento di lavori con la procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara potrebbe contribuire a ridurre il
clima competitivo, riportando e concentrando la concorrenza su un
piano locale ed evitando che pre procedure di importo relativamente
ridotto possano partecipare concorrenti da tutta Italia che per
assicurarsi l'aggiudicazione dell'opera effettuano ribassi
antieconomici.
La il rovescio della medaglia prevede che affidando alla stazione
appaltante il compito di identificare, secondo proprie valutazioni,
gli operatori economici da invitare alla presentazione delle
offerte, si possa dare un grado di discrezionalità troppo elevato
che, se male utilizzato (e l'essere umano è sempre portato a male
utilizzare la libertà fornitagli), potrebbe dare luogo ad
arbitrarie ed illegittime preferenze a favore di alcuni operatori
ed a scapito di altri, non sempre agevolmente documentabili in sede
di tutela giudiziale.
© Riproduzione riservata