PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

16/01/2009

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici presieduto da Angelo Balducci, il 19 dicembre scorso ha espresso il proprio parere n. 159 sullo schema di Regolamento di cui all’articolo 5 del Codice dei contratti riscritto dopo che la la prima stesure che già era pronta per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non aveva avuto nel mese di maggio dello scorso anno, il visto della Corte dei Conti.
Il parere n. 159 non è privo di osservazioni e l’organo consultivo effettua alcuni puntuali appunti sui seguenti articoli:
  • Art. 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
  • Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
  • Art. 19 - Relazione tecnica
  • Art. 40 - Cronoprogramma
  • Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
  • Art. 56 - Le responsabilità
  • Art. 58 - Conferenza dei Servizi
  • Art. 61 - Categorie e classifiche
  • Art. 79 - Requisiti di ordine speciale
  • Art. 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
  • Art. 105 - Lavori di manutenzione
  • Art. 141 - Pagamenti in acconto
  • Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio
  • Art. 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
  • Art. 187 - Note settimanali delle somministrazioni
  • Art. 194 - Stato di avanzamento lavori
  • Art. 238 - Compenso spettante ai Collaudatori
  • Art. 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria
  • Art. 265 - Numero massimo di candidati da invitare
  • Art. 266 - Modalità di svolgimento della gara
  • Art. 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
  • Art. 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse
  • Allegato A -Categorie di opere generali e specializzate
  • Allegati G, L, M e P
Nel dettaglio, l’organo consultivo precisa, tra l’altro che occorre:
  • inserire tutte le norme del Capitolato generale nel regolamento
  • integrare i compiti del responsabile del procedimento in tema di sicurezza
  • modificare il sistema di qualificazione per le opere impiantistiche
  • ridurre la responsabilità del validatore dei progetti
  • prevedere per i dipendenti pubblici esterni incaricati dei collaudi compensi in base alla tariffa professionale e non secondo l’incentivo del 2%.
  • modificare il parere sui lavori di manutenzione
Capitolato generale d’appalto
Viene proposto l’inserimento nello schema di regolamento del Codice le residuali disposizioni del Capitolato generale d’appalto n. 145/2000 non ancora recepite nello schema di regolamento per evitare il richiamo ad un provvedimento di cui rimarrebbero in vigore poche norme ed, anche per una ovvia semplificazione della legislazione.

Compiti del Responsabile del procedimento (art. 10 schema regolamento)<<BR> Con specifico riferimento alle problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consiglio superiore evidenzia la necessità che il regolamento venga raccordato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare propone di aggiungere ai compiti del responsabile del procedimento anche lo svolgimento, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei compiti ivi previsti qualora non sia predisposto il piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo”.

Qualificazione per le opere impiantistiche (allegato A allo schema di regolamento)
Nel parere viene criticata l’introduzione di un criterio più selettivo rispetto al DPR n. 34/2000 relativamente alla categoria relativa agli impianti tecnologici (OG 11); nel nuovo regolamento viene, comunque, richiesta la prova dei requisiti di ordine speciale previsti per le 0S3, 0S5, 0S28 e 0S30, secondo percentuali diverse l’una dall’altra.
Viene evidenziato,anche, come la norma “potrebbe produrre un effetto distorsivo sul mercato degli appalti pubblici” poiché limita la concorrenza, riducendo il numero di imprese qualificate nella categoria OG11, rispetto al numero di appalti posti in gara.

Validatore del progetto (art. 56 schema regolamento)
Il Consiglio superiore non ritiene “del tutto chiare” le norme sulle responsabilità del progettista e del validatore e non ritiene opportuno che quest’ultimo, seppure nei limiti della propria attività, possa rispondere per errori del progetto verificato, soprattutto con riferimento ai calcoli delle strutture.
Viene espressa, quindi, la necessità che il validatore del progetto non abbia le stesse responsabilità del progettista perché il primo ha una obbligazione “di mezzi” e il secondo una obbligazione “di risultato”.

Collaudi (art. 216 schema regolamento)
Il Consiglio superiore chiede che per i collaudi venga chiarito per i soggetti esterni da nominare nelle commissioni di collaudo, i cui compensi vengono liquidati secondo la tariffa professionale, debbano intendersi anche i dipendenti di altre amministrazioni.
In verità, con la modifica proposta verrebbe resa vana l’istituzione delle commissioni di collaudo miste per il fatto che difficilmente un dipendente pubblico accetterà di essere remunerato con una parte dell’incentivo dello 0,50%% dell’opera, ma preferirà essere nominato da un’altra amministrazione, secondo la più remunerativa tariffa professionale.

Lavori di manutenzione (art. 101 schema regolamento)
Il parere, per i lavori di manutenzione, dove può essere evitata l’approvazione del progetto esecutivo, suggerisce di fare riferimento alla sola manutenzione ordinaria o comunque di escludere almeno gli interventi di rinnovo o sostituzione delle strutture delle opere.

Ricordiamo che prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, della registrazione da parte della Corte dei conti, della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il testo sarà adesso trasmesso al Consiglio di stato ed alla Conferenza unificata Stato-Regioni per i necessari pareri.

Ricordiamo, anche, che il regolamento, una volta emanato, entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, e ciò ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

In allegato pubblichiamo il testo del parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in versione integrale.

A cura di Paolo Oreto


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