Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici presieduto da
Angelo Balducci, il 19 dicembre scorso ha espresso il
proprio
parere n. 159 sullo
schema di Regolamento di cui
all’articolo 5 del Codice dei contratti riscritto dopo che la
la prima stesure che già era pronta per la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale non aveva avuto nel mese di maggio dello scorso
anno, il visto della Corte dei Conti.
Il parere n. 159 non è privo di osservazioni e l’organo consultivo
effettua alcuni puntuali appunti sui seguenti articoli:
- Art. 10 - Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento
- Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
- Art. 19 - Relazione tecnica
- Art. 40 - Cronoprogramma
- Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- Art. 56 - Le responsabilità
- Art. 58 - Conferenza dei Servizi
- Art. 61 - Categorie e classifiche
- Art. 79 - Requisiti di ordine speciale
- Art. 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli
riuniti
- Art. 105 - Lavori di manutenzione
- Art. 141 - Pagamenti in acconto
- Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio
- Art. 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
- Art. 187 - Note settimanali delle somministrazioni
- Art. 194 - Stato di avanzamento lavori
- Art. 238 - Compenso spettante ai Collaudatori
- Art. 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria
- Art. 265 - Numero massimo di candidati da invitare
- Art. 266 - Modalità di svolgimento della gara
- Art. 273 - Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento
- Art. 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse
- Allegato A -Categorie di opere generali e specializzate
- Allegati G, L, M e P
Nel dettaglio, l’organo consultivo precisa, tra l’altro che
occorre:
- inserire tutte le norme del Capitolato generale nel
regolamento
- integrare i compiti del responsabile del procedimento in tema
di sicurezza
- modificare il sistema di qualificazione per le opere
impiantistiche
- ridurre la responsabilità del validatore dei progetti
- prevedere per i dipendenti pubblici esterni incaricati dei
collaudi compensi in base alla tariffa professionale e non secondo
l’incentivo del 2%.
- modificare il parere sui lavori di manutenzione
Capitolato generale d’appalto
Viene proposto l’inserimento nello schema di regolamento del Codice
le residuali disposizioni del Capitolato generale d’appalto n.
145/2000 non ancora recepite nello schema di regolamento per
evitare il richiamo ad un provvedimento di cui rimarrebbero in
vigore poche norme ed, anche per una ovvia semplificazione della
legislazione.
Compiti del Responsabile del procedimento (art. 10 schema
regolamento)<<BR> Con specifico riferimento alle
problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, il
Consiglio superiore evidenzia la necessità che il regolamento venga
raccordato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare propone di
aggiungere ai compiti del responsabile del procedimento anche lo
svolgimento, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3,
del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei compiti ivi previsti qualora
non sia predisposto il piano di sicurezza e coordinamento o il
piano di sicurezza sostitutivo”.
Qualificazione per le opere impiantistiche (allegato A allo
schema di regolamento)
Nel parere viene criticata l’introduzione di un criterio più
selettivo rispetto al DPR n. 34/2000 relativamente alla categoria
relativa agli impianti tecnologici (OG 11); nel nuovo regolamento
viene, comunque, richiesta la prova dei requisiti di ordine
speciale previsti per le 0S3, 0S5, 0S28 e 0S30, secondo percentuali
diverse l’una dall’altra.
Viene evidenziato,anche, come la norma “potrebbe produrre un
effetto distorsivo sul mercato degli appalti pubblici” poiché
limita la concorrenza, riducendo il numero di imprese qualificate
nella categoria OG11, rispetto al numero di appalti posti in
gara.
Validatore del progetto (art. 56 schema regolamento)
Il Consiglio superiore non ritiene “del tutto chiare” le norme
sulle responsabilità del progettista e del validatore e non ritiene
opportuno che quest’ultimo, seppure nei limiti della propria
attività, possa rispondere per errori del progetto verificato,
soprattutto con riferimento ai calcoli delle strutture.
Viene espressa, quindi, la necessità che il validatore del progetto
non abbia le stesse responsabilità del progettista perché il primo
ha una obbligazione “di mezzi” e il secondo una obbligazione “di
risultato”.
Collaudi (art. 216 schema regolamento)
Il Consiglio superiore chiede che per i collaudi venga chiarito per
i soggetti esterni da nominare nelle commissioni di collaudo, i cui
compensi vengono liquidati secondo la tariffa professionale,
debbano intendersi anche i dipendenti di altre amministrazioni.
In verità, con la modifica proposta verrebbe resa vana
l’istituzione delle commissioni di collaudo miste per il fatto che
difficilmente un dipendente pubblico accetterà di essere remunerato
con una parte dell’incentivo dello 0,50%% dell’opera, ma preferirà
essere nominato da un’altra amministrazione, secondo la più
remunerativa tariffa professionale.
Lavori di manutenzione (art. 101 schema regolamento)
Il parere, per i lavori di manutenzione, dove può essere evitata
l’approvazione del progetto esecutivo, suggerisce di fare
riferimento alla sola manutenzione ordinaria o comunque di
escludere almeno gli interventi di rinnovo o sostituzione delle
strutture delle opere.
Ricordiamo che prima dell’approvazione definitiva da parte del
Consiglio dei ministri, della registrazione da parte della Corte
dei conti, della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, il testo sarà adesso trasmesso al
Consiglio di stato ed alla Conferenza unificata Stato-Regioni per i
necessari pareri.
Ricordiamo, anche, che il regolamento, una volta emanato, entrerà
in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, e
ciò ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione
delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA,
che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel
medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo
correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo
la pubblicazione del regolamento.
In allegato pubblichiamo il testo del parere del Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici in versione integrale.
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