L'energia prodotta da un impianto fotovoltaico e rimasta
inutilizzata può essere resa disponibile nel sistema elettrico
mediante due diverse modalità: la vendita diretta al distributore o
il servizio di scambio sul posto. La scelta tra le due modalità
dipende dalla finalità che il titolare dell'impianto intende
perseguire, ovvero la vendita in caso di attività commerciale
oppure lo scambio sul posto nel caso in cui voglia semplicemente
utilizzare l'energia che autoproduce per il soddisfacimento del
personale fabbisogno energetico.
Il servizio di scambio sul posto consente di operare un saldo annuo
tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici
di potenza nominale non superiore a 20 kw e l'energia elettrica
prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di
prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Il servizio di scambio sul posto, disciplinato dalla
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 28/2006
e per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale
dell'energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e
conseguente prelievo immediato o successivo della stessa)
non
implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto
da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in
grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di
energia.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 13/E dello
scorso 20 gennaio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è
intervenuta in merito al trattamento fiscale della produzione di
energia da impianti fotovoltaici nei due casi di vendita al
distributore o di scambio sul posto.
Come ricordato dall'Agenzia, per effetto della deliberazione Aeeg
n. 74/2008, dall'1 gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
sono cambiate ed, in particolare, il servizio adesso è regolato da
una convenzione sottoscritta dall'utente e dal Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE) e comporta per gli utenti nuovi adempimenti in
ordine all'immissione in rete dell'energia autoprodotta e al
prelievo dell'energia richiesta.
Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul
posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema
elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il
fornitore territorialmente competente, l'energia necessaria a
coprire i propri fabbisogni. Il costo sostenuto per l'acquisto
dell'energia verrà successivamente rimborsato dal GSE mediante un
contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in
misura pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo
conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore
territorialmente competente e sarà al netto dell'IVA pagata.
Nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia
superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, come previsto
dalla deliberazione dell'Aeeg n. 74/2008, tale maggior valore verrà
riportato a credito negli anni solari successivi.
Dunque, mentre in precedenza l'utente che usufruiva del servizio di
scambio sul posto prelevava dalla rete l'energia necessaria senza
sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dall'1
gennaio 2009 si paga l'energia prelevata presso il fornitore
esterno, ma viene rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un
importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella
acquistata, maturando un credito - in termini monetari - in
relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura
superiore a quella acquistata.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, il contributo in conto
scambio assume fiscalmente un diverso trattamento in relazione al
fatto che il titolare dell'impianto sia:
- persona fisica o ente non commerciale;
- imprenditore o soggetto passivo IRES;
- lavoratore autonomo.
ed in base alla tipologia di impianto:
- impianti posti al servizio dell'abitazione o della sede
dell'ente non commerciale, fino a 20 kw di potenza;
- impianti diversi.
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