La
Commissione Europea con la
comunicazione IP/08/2040
del 19 dicembre 2008, rispondendo ad una sollecitazione del
Consiglio ad adottare misure idonee a fronteggiare la crisi
finanziaria, ha ritenuto che il
carattere eccezionale
dell'attuale situazione economica possa giustificare, per gli
anni 2009 e 2010, il
ricorso a procedure accelerate con tempi
limite entro i 30 giorni.
Il regime di
procedura ristretta, che
dura 87 giorni, in
circostanze normali, prevede un periodo minimo di 37 giorni per
il deposito delle domande di partecipazione a partire dalla data di
spedizione del bando di gara, al quale si aggiunge il periodo
minimo di 40 giorni per i candidati ammessi a presentare le loro
offerte.
Il termine di 10 giorni prima che il contratto inizi dopo la
decisione di aggiudicazione.
Nella
procedura ristretta accelerata, la Commissione ritiene
giustificato dalla crisi finanziaria, che le parti possano ridurre
a 10 giorni (invece di 37) il termine per le domande di
partecipazione (4), se il bando di gara è stato inviato in via
elettronica (on-line), mentre il termine ultimo per la
presentazione delle offerte dei candidati può essere ridotto a 10
giorni (invece di 40).
Il periodo di sospensione, invece, può essere fissato a 10 giorni
(5), per cui la
durata della procedura ristretta può essere
ridotta a 30 giorni in totale.
In allegato gli originali del testo della comunicazione IP/08/2040
in inglese (EN), francese (FR) e tedesco (DE).
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