Come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, il mancato
possesso dei requisiti di ordine generale o la mancata attestazione
degli stessi mediante dichiarazione sostitutiva comporta
l'esclusione dalla partecipazione alla procedure di gara.
Questo, in sintesi, il contenuto del parere 244 dello scorso 20
novembre mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta in
merito all'istanza presentata da una stazione appaltante che aveva
escluso, in prima seduta di gara, un'impresa il cui legale
rappresentante aveva omesso di dichiarare che nei confronti
dell'impresa stessa non era stata applicata la sospensione o la
decadenza dell'attestazione Soa da parte dell'Autorità per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico, come espressamente previsto, a pena di
esclusione, dal bando di gara e dal disciplinare di gara con
riferimento all'inesistenza della causa di esclusione di cui
all'art.38, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163.
In sede di contraddittorio documentale, l'impresa in questione
aveva dedotto che nella propria offerta risultava presente la
dichiarazione circa il possesso del certificato Soa e la sua piena
e perdurante efficacia e validità; inoltre, la formulata
dichiarazione resa dall'impresa, secondo cui non è intervenuta
alcuna variazione, sarebbe equivalente alla omessa dichiarazione,
relativa alla mancata applicazione della sospensione o della revoca
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità.
Sempre secondo l'impresa esclusa, l'amministrazione avrebbe potuto
comunque agevolmente verificare la veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva e, per il principio del favor per la
massima partecipazione dei concorrenti, avrebbe dovuto evitare un
eccessivo formalismo nell'interpretazione degli atti di gara.
Ma l'Autorità ha chiarito che quando la normativa di gara impone a
carico delle imprese concorrenti adempimenti formali previsti a
pena di esclusione, la lex specialis deve essere applicata
dall'amministrazione in modo pedissequo ed uniforme, essendo
inibito alla stessa di valutare, dal punto di vista sostanziale, la
necessità di ulteriori adempimenti. Infatti, il formalismo che
caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde ad
esigenze pratiche di certezza e celerità, oltre che alla necessità
di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità
di condizioni tra i concorrenti. La Stazione appaltante, pertanto,
riscontrata l'assenza della dichiarazione sostituiva da rendere a
pena di esclusione con l'indicazione di tutte le fattispecie
tassativamente individuate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006, così come richiesto inequivocabilmente dagli atti di
gara, ha legittimamente escluso l'impresa in questione.
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