Riparte speditamente l’iter di approvazione del Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" e dopo il parere favorevole con osservazioni del 19
dicembre 2008 da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
la
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il
22 gennaio scorso ha predisposto un lungo documento (74
pagine) con numerose proposte emendative.
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome
interviene
su circa 80 articoli dello schema di Regolamento ed ogni
richiesta di modifica è corredata dalla relativa relazione.
In particolare numerose osservazioni riguardano aspetti di
dettaglio mentre riteniamo che siano di un certo interesse le
osservazioni relative agli articoli:
- art. 6 – Documento unico di regolarità contributiva;
- art. 10 _Funzioni e compiti del Responsabile del
procedimento;
- art. 39 – Piani di sicurezza e coordinamento e quadro di
incidenza della manodopera;
- art. 79 – Requisiti di ordine speciale;
- art. 154 – Processo verbale di consegna;
- art. 181 – Elenco dei documenti amministrativi e
contabili;
- art. 262 – Corrispettivo.
Documento unico di regolarità contributiva (art. 6)
Con l’integrale sostituzione del comma 3 e con l’inserimento del
comma 3-bis viene precisato che il DURC è acquisito direttamente
dalla stazione appaltante per il pagamento degli stati avanzamento
lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il
certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione,
per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.
Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento (art.
10)
La necessità di raccordare la normativa in esame con la vigente in
materia di sicurezza (ossia il D.Lgs. 81/08) richiede
l’individuazione del soggetto incaricato di redigere il DUVRI;
poiché in ambito pubblico, per i lavori, il responsabile del
procedimento riveste il ruolo di responsabile dei lavori, assumendo
quindi l’incarico di referente del committente per la materia della
sicurezza, viene ritenuto consequenziale, dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome l’eventuale assunzione, da parte
del medesimo soggetto, dei compiti di cui all’art. 26 c.3 del
D.Lgs.n. 81/2008.
Piani di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della
manodopera (art. 39)
Viene modificata la rubrica con riferimento al termine singolare
“piano” anziché plurale “piani”; tale modifica è dovuta alla
necessità di riferimento al solo Piano di sicurezza e coordinamento
costituente elaborato di progettazione esecutiva, e non “piano di
sicurezza” in generale quali sono anche il Piano operativo di
sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza, di cui all’art. 131
del codice e i cui contenuti sono peraltro anch’essi esplicitati
nel d.lgs. 81/08 all’allegato XV mentre nel D.P.R. n. 554/1999
persisteva il riferimento al plurale riferendosi in generale ai
“piani di igiene e sicurezza” di cui all’art. 18 c. 8 della legge
n. 55/1990.
Le modifiche ai commi 1 e 2 sono proposti alla luce del d.lgs.
81/08, riportando per esteso le definizioni e i passaggi più
significativi in termini di contenuti dei piani e di stima dei
costi, nonché di corretto riferimento al concetto di rischio
interferenziale e di rischio proprio dell’impresa, così come
riportato nella Direttiva 92/57 CE.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene,
infatti, più corretto, se si vuole riportare alcuni contenuti del
piano di sicurezza, riprendere i termini e le definizioni fornite
dalla normativa specifica di settore.
Requisiti di ordine speciale (art. 79)
La modifica proposta tende a superare le gravi problematiche
derivanti dalla riformulazione della categoria OG11 – Impianti
tecnologici – in quanto il possesso contemporaneamente di tutti e
quattro i requisiti nella misura proposta, di fatto, come si evince
da indagini effettuate dalle associazioni di categoria, risulta
pericolosamente restrittiva in termini di soggetti che possono
accedere alle gare. Infatti, attualmente, solo un impresa a livello
nazionale possiede i requisiti necessari per essere qualificati
nella categoria illimitata.
Viste le osservazioni al riguardo espresse dal Consiglio Superiore
dei lavori Pubblici nel proprio parere, in alternativa agli
emendamenti su esposti si ritiene condivisibili le modifiche
proposte nello stesso che perseguono le stesse finalità.
Processo verbale di consegna (art. 154)
Con la modifica prospettata dalla conferenza delle Regioni e delle
Province autonome la consegna definitiva non decorre dall’ultimo
verbale di consegna parziale ma da una data differita rispetto la
data del verbale di consegna parziale, di un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di consegna parziale per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
consegna parziale e l’importo totale dei lavori previsti nello
stesso periodo secondo il programma dei lavori contrattuale.
La modifica viene ritenuta necessaria al fine di riportare ad
equità l’istituto della consegna parziale che risulta profondamente
sbilanciato a favore dell’esecutore che di fatto non vede decorrere
il tempo contrattuale pur eseguendo lavorazioni e produzione di
opere nonché maturazione di compensi anche in situazioni che i
luoghi dei lavori siano indisponibili per porzioni limitate e che
quindi le attività possono svolgersi quasi normalmente.
Elenco dei documenti amministrativi e contabili (art.
181)
La proposta di modifica, è intesa ad introdurre un elemento di
flessibilità e di semplificazione nella tenuta dei documenti
contabili, per adeguare gli adempimenti prescritti alla natura e al
valore delle opere da realizzare. La nuova disposizione, fermo
restando l’obbligo di tenuta del registro di contabilità e della
redazione del conto finale con la relativa relazione, pone in capo
al responsabile del procedimento ogni valutazione in ordine alla
suddetta semplificazione con riferimento ai restanti documenti
elencati al comma 1 dell’articolo in commento.
Corrispettivo (art. 262)
La introduzione del comma è stata ritenuta necessaria al fine di
meglio chiarire quali compensi siano da riconoscere per le
prestazioni nei casi di collaudo e di verifica effettuati da
dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse da quella
appaltante che anche in virtù del riformato art.120 del codice
potranno essere incaricati direttamente dalla stessa in quanto la
professionalità non è reperibile al suo interno ma che comunque non
viene esternalizzata al di fuori dell’ambito delle pubbliche
amministrazioni.
Detto compenso si ritiene che non possa essere ricompreso
nell’incentivo per la progettazione interna spettante ai dipendenti
della Stazione appaltante.
Trattandosi di prestazioni svolte al di fuori dell’orario di lavoro
prestato per l’amministrazione di appartenenza viene ritenuto che
non si debba essere applicata la riduzione di cui al comma 9
dell’art. 61 della legge 123/08.
Restiamo, ora, in attesa del
parere del Consiglio di Stato
che dovrebbe pronunciarsi entro 45 giorni dalla data di
trasmissione dello schema di regolamento e che, quindi, non
dovrebbe tardare e della successiva approvazione definitiva da
parte del Consiglio dei Ministri dopo che lo stesso avrà apportato
le modifiche ritenute necessarie alla luce dei pareri del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo
conto, anche, delle osservazioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.
Il tutto dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio in
maniera tale che il provvedimento possa essere pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale nel mese di marzo ed entrare in vigore nel mese
di settembre.
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