Eliminazione delle disposizioni introdotte dal decreto
"Visco-Bersani", in materia di accertamento sulle compravendite
immobiliari in base al "valore normale" dei fabbricati ceduti.
Questo il contenuto di uno specifico emendamento presentato dal
Governo nel corso della discussione parlamentare del Disegno di
Legge Comunitaria 2008 (Atto Senato 1078), attualmente all'esame
della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, in
prima lettura.
Tale emendamento (la cui approvazione dovrebbe avvenire la prossima
settimana) recepisce pienamente le richieste dell'ANCE che, anche
attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la
Commissione Europea, ha sin dall'origine richiesto l'abrogazione di
tale disposizione, che viola la normativa europea in materia di
IVA, in virtù della quale la base imponibile è comunque costituita
dal corrispettivo esposto in fattura e non da un valore
predeterminato sulla base di dati statistici (quotazioni
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio - OMI).
In sostanza, con la definitiva approvazione della Legge Comunitaria
2008, l'eventuale scostamento tra il corrispettivo dichiarato ed il
"valore normale", determinato dalle stime dell'Agenzia del
Territorio, rappresenterà un mero indizio (presunzione semplice),
che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle
imprese.
Come noto, il decreto "Visco-Bersani" (art.35, commi 2-4 e 23-bis,
del D.L. 223/2006, convertito, con modifiche, nella legge 248/2006)
ha previsto la possibilità di procedere alla rettifica automatica
delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sul reddito,
qualora, nelle compravendite immobiliari, il corrispettivo
dichiarato nell'atto risulti inferiore al "valore normale",
individuato (con il successivo Provvedimento ministeriale del 27
luglio 2007), nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI (cfr. News ANCE n.
3720 del 20 agosto 2007).
Inoltre, è stato ulteriormente previsto che, nel caso di
trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o
finanziamento bancario, il "valore normale" non può essere
inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato
(art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).
Attualmente, tale modalità d'accertamento è disciplinata:
- ai fini IVA, dall'art.54, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R.
633/1972, in base al quale "per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova s'intende integrata anche
se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle
indicazioni sono desunte sulla base del valore normale dei predetti
beni";
- ai fini delle imposte sul reddito, dall'art.39, comma 1,
lett.d), ultimo periodo del D.P.R. 600/1973, in virtù del quale
"per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui
medesimi beni, la prova s'intende integrata anche se l'infedeltà
dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei
predetti beni".
L'emendamento presentato dal Governo, riscrivendo entrambe le
suddette disposizioni, elimina, sia ai fini IVA che delle imposte
sul reddito, qualsiasi riferimento al "valore normale" quale
strumento accertativo.
Allo stesso modo, per coordinamento normativo, l'approvazione
dell'emendamento comporterà anche l'inapplicabilità della norma
che, ai fini IVA, stabilisce che, nel caso di trasferimento
immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento
bancario, il "valore normale" non possa essere inferiore
all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma
23-bis, della legge 248/2006).
Tenuto conto dell'importanza della questione, l'ANCE non mancherà
di comunicare tempestivamente l'esito della discussione
parlamentare del citato emendamento governativo.
Fonte: ANCE
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