Il soggetto che ha richiesto la tariffa incentivante per la
produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (art. 7,
comma 2) può richiedere il credito di imposta per la realizzazione
dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 1, commi 271 -
279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per una percentuale
massima del 20 % dell'investimento.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 20/E dello
scorso 27 gennaio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha
risposto all'interpello di un contribuente che chiedeva la
possibilità di usufruire sia della tariffa incentivante che del
credito d'imposta per nuovi investimenti nella misura del 50%
dell'investimento, dato che l'art. 10 del DM 6 febbraio 2005
concernente "Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con
altri incentivi" dispone che le tariffe incentivanti non sono
applicabili quando per la realizzazione dell'impianto siano stati o
siano concessi contributi
in conto capitale in misura
superiore al 20 per cento del costo, e che il credito d'imposta gli
era stato concesso ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della legge
n. 289/2006, e si configura come contributo in
conto
impianti.
Com'è noto i contributi si qualificano, sotto il profilo
dell'imposizione diretta, in modo diverso - contributi in conto
esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto
capitale - a seconda delle loro finalità: nello specifico, i
contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare
esigenze di gestione, mentre i contributi in conto capitale e i
contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione
e/o al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa ovvero
all'acquisizione di specifici beni strumentali. Ciò stante, atteso
che i contributi in conto capitale e quelli in conto impianti
perseguono il medesimo scopo, si ritiene che il credito d'imposta
richiesto dall'istante ai sensi del citato art. 1, commi 271-279 e
concesso nella misura del 50 per cento, qualificato dalla scrivente
come contributo in conto impianti con circolare 11 aprile 2008, n.
38, potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante di
cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 387/2003, solo nella misura
del 20 per cento (costituente la soglia massima di cumulabilità di
cui all'anzidetta disposizione) e, quindi, per una percentuale
inferiore a quella riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara. Al
fine di rispondere al quesito del contribuente, l'Agenzia delle
Entrate ha, innanzitutto definito la differenza tra contributo in
conto capitale e contributo in conto impianti. In particolare, ha
ricordato che i contributi si qualificano, sotto il profilo
dell'imposizione diretta e a seconda delle loro finalità, in
contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e
contributi in conto capitale. Mentre i
contributi in conto
esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i
contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono
destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell'apparato
produttivo dell'impresa ovvero all'acquisizione di specifici beni
strumentali.
Chiarito questo concetto, il citato art. 10 del DM 6 febbraio 2005,
facendo riferimento ai contributi in conto capitale, ha inteso far
riferimento indistintamente a tutti
i contributi pubblici
erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei
soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro
denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto
impianti.
Per tale motivo, il soggetto che utilizza il credito d'imposta in
conto capitale o impianti per una percentuale superiore al 20 per
cento, perderà il beneficio della tariffa incentivante erogata in
relazione all'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto
fotovoltaico.
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