OFFERTE VALIDE PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA

30/01/2009

Nel caso in cui la stazione appaltante preveda nel bando di gara una validità minima delle offerte presentate, decorso tale termine le offerte continuano ad essere valide sino a quando gli offerenti non le ritirano.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 9 del 2009, mediante la quale il Consiglio di Stato è intervenuta in merito al ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale pugliese che aveva rigettato il ricorso presentato contro l'aggiudicazione di un bando in quanto una clausola del capitolato speciale d'appalto stabiliva le offerte dovessero avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, mentre tutte le offerte contestate prevedevano una validità di 180 giorni (da intendere, secondo le ricorrenti, come periodo di validità massima). Dal momento che l'apertura delle buste era avvenuta dopo i 180 giorni, le offerte contestate non avrebbero dovuto essere più valide e la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderle.

La questione principale da esaminare era, dunque, quella di stabilire se le offerte presentate dai concorrenti, che precedevano l'appellante nella graduatoria della gara in contestazione, dovevano essere prese in considerazione, nonostante che detti concorrenti avessero dichiarato che le offerte sarebbero state valide per 180 giorni e che tale termine fosse ormai scaduto all'atto dell'apertura delle buste.

Il Consiglio di Stato hanno esaminato il bando pubblicato sulla G.U.R.I. (punto IV.3.6.) che stabiliva "L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte", il bando pubblicato sulla G.U.C.E. (punto IV.3.7.), nonché il capitolato speciale d'appalto che all'art. 10 prevedeva appunto che l'offerta economica dovesse avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I giudici del CdS, confermando quanto stabilito in primo grado, ha ritenuto che l'origine delle disposizioni del bando è quella di mantenere ferma l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara e non quella di limitare nel tempo la validità (o meglio l'efficacia) dell'offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell'amministrazione.
Ciò vuol dire che le offerte in contestazione, una volta scaduto il termine di validità in riferimento alle disposizioni degli atti di gara, non potevano, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di ogni efficacia.

Per tale motivo, la stazione appaltante ha operato bene ritenendo conformi le offerte presentate e l'appello presentato è stato respinto.



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