Solo dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla
gara d'appalto un'impresa può presentare ricorso contro la stessa,
assumendosi una situazione giuridica differenziata rispetto a
quella di altre ditte presenti sul mercato ed ergendosi a titolare
di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a
sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato
in concreto di voler partecipare.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 102 dello scorso
14 gennaio, mediante la quale il giudici del Consiglio di Stato,
confermando la decisione del giudizio di primo grado, hanno
rigettato il ricorso presentato per la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che rigettava un
primo ricorso contro un bando di gara in cui l'appellante non aveva
partecipato.
In particolare, i giudici del CdS hanno confermato la carenza di
interesse concreto, diretto ed attuale, non avendo la società
ricorrente concretamente partecipato alla procedura di
aggiudicazione della gara d'appalto, e non avendo fatto valere un
futuro ed eventuale interesse strumentale alla rinnovazione della
procedura, in funzione del futuro accesso alla procedura
concorsuale eventualmente conseguente alla rimozione dell'impugnata
gara.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato,
la lesione
dell'interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata
dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità (deve, cioè,
essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento
lesivo e dell'assetto di interessi con esso introdotto), deve
essere concreta e non meramente potenziale e deve sussistere già al
momento della proposizione del ricorso, nonché persistere sino al
momento della decisione su di esso.
Con tale motivazione, i giudici del Consiglio di Stato hanno
confermato quanto stabilito in primo grado non avendo ravvisato
l'esistenza di una lesione di interesse che legittima al ricorso e
caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e
dall'attualità.
A fronte di una clausola illegittima all'interno di un bando di
gara o di un concorso, il partecipante alla procedura concorsuale
non è, di norma, ancora titolare di un interesse attuale
all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta
e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in
un esito negativo della sua partecipazione alla procedura
concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione
soggettiva, che solo da tale esito può derivare.
La tutela di un interesse strumentale deve infatti aderire in modo
rigoroso all'oggetto del giudizio con carattere diretto ed attuale
e, in caso di impugnazione di una gara, deve essere avvalorato
dalla
dimostrazione della sussistenza di concrete aspettative
affinché sia rimessa in gioco, con l'intera procedura,
anche
la possibilità di concorrere al conferimento del bene della vita
cui aspira, con soddisfazione dell'interesse del richiedente se
il provvedimento giudiziale richiesto comporti per
l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione
controversa e di adottare altri provvedimenti idonei a garantire un
determinato risultato favorevole.
Nel caso in esame non è stata data sufficiente dimostrazione della
concreta possibilità che, a seguito dell'accoglimento di almeno uno
dei motivi del ricorso, la Stazione Appaltante intimata abbia
potuto adottare provvedimenti per far fronte ai ricorsi presentati.
Per tale motivo il corso, a prescindere dalle sue motivazioni, è
stato considerato privo di interesse e rigettato.
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