Sul supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta ufficiale n. 22 del
28 gennaio scorso è stata pubblicata la
legge 28 gennaio 2009,
n. 2 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
che è già entrata in vigore ieri 29 gennaio.
Sulla Gazzetta è stato, anche, pubblicato il testo coordinato del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”,
Come abbiamo avuto modo di precisare in una precedente notizia le
novità introdotte dal decreto-legge n. 185 già convertito nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguardano, tra l’altro:
- il risparmio energetico;
- gli incentivi per i progettisti della p.a.;
- il Durc;
- le terre e rocce da scavo;
- la rivalutazione di beni immobili;
- l’iva per cassa;
- la detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di
interesse locale.
Per quanto concerne il
risparmio energetico, il testo
dell’articolo 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la
trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali) del
decreto-legge n. 185 è stato ampiamente rimaneggiato ed oggi nella
legge di conversione risulta composto soltanto da 7 commi invece
degli 11 originari.
I commi 6 e 7 del citato articolo, riguardanti la detrazione 55%
per la riqualificazione energetica degli edifici, dettano
disposizioni per le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2009
mentre resta tutto inalterato per quelle sostenute antecedentemente
ed, in particolare viene previsto che:
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative
disposizioni normative, devono inviare all'Agenzia delle entrate
apposita comunicazione;
- i termini e le modalità relative all’invio della comunicazione
saranno oggetto di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione della legge di conversione e,
quindi entro il 28 febbraio 2009.
- con lo stesso provvedimento potrà essere stabilito che la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica,
anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322;
- sempre con il citato provvedimento saranno stabiliti i termini
e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati
in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 febbraio 2007;
- il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione n. 2/2009, è comunque modificato
con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le
procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la
detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate
annuali di pari importo.
Per le spese sostenute nei
periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle
detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dovranno, dunque, inviare una
comunicazione all'Agenzia delle Entrate nei termini e
secondo le modalità previsti con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia, che dovrebbe essere emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n.
2/2009 e le spese sostenute dall'1 gennaio 2009 potranno, inoltre,
essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la
scelta da tre a dieci anni.
Viene, dunque, eliminato il silenzio-rifiuto ritornando, di fatto,
all'automaticità della detrazione senza limiti di spesa. L'Agenzia
dovrà, comunque, effettuare, nell'anno 2009, verifiche mirate volte
ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non
utilizzate o non utilizzabili.
© Riproduzione riservata