All’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le
imprese) del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nel
testo coordinato con la
legge di conversione 28 gennaio 2009, n.
2, con il comma 10 viene previsto che, in attuazione dei
principi dettati dall’articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990
(
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti) e dall’articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000
(
In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza), le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscano d'ufficio,
anche attraverso strumenti
informatici il documento unico di regolarità contributiva dagli
Istituti preposti e dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge, liberando le imprese da tale onere
procedurale e velocizzando le fasi sia di avvio che di svolgimento
dei lavori.
Dalla lettura combinata dei citati:
- articolo 16-bia comma 10 del decreto-legge n. 185/2008
convertito dalla legge n. 2/2009;
- articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990;
- articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000,
ma anche con la lettura del comma 4 del citato articolo 43 del DPR
n. 445/2000 in cui viene precisato che “Al fine di agevolare
l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri, le amministrazioni certificanti
sono tenute a
consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali” si evince che con la semplificazione introdotta dal
decreto anticrisi le amministrazioni appaltanti non dovrebbero
chiedere più il DURC agli appaltatori ma, in tutti i casi in cui è
necessario (contratti, emissioni SAL, acc.) dovrebbero acquisirlo
direttamente non richiedendolo alla Cassa edili, all’Inps o
all’Inail ma consultando gli archivi informatici degli stessi
enti.
Sembrerebbe, quindi, che con la nuova norma venga codificato
l’obbligo degli enti certificanti di far consultare telematicamente
gli archivi informatici al fine di consultare le posizioni
previdenziali degli appaltatori.
Soltanto così si potrebbe parlare di semplificazione delle
procedure e soltanto in questo modo non sarebbe più necessario
attendere i 30 giorni di tempo in atto necessari per il rilascio
del DURC anche alla pubblica amministrazione.
Per altro, se le amministrazioni non avranno la possibilità di
accedere agli archivi informatici degli Enti, potremmo trovarci in
un caso di
non semplificazione ed, infatti mentre in atto
gli appaltatori più accorti, per accelerare i tempi, chiedono
periodicamente e frequentemente i certificati e, quindi, non appena
se ne ravvisa la necessità, essendone in possesso, lo possono
esibire all’amministrazione, lo stesso non farà, certamente,
l’amministrazione, che richiederà il DURC soltanto in caso di
necessità e non potendo accedere agli archivi dovrà attendere i
giorni necessari per il rilascio.
La misura, contenuta nel decreto anticrisi, sposta, quindi,
l’obbligo della richiesta del DURC dall’appaltatore all’Ente
appaltante ma, con la situazione attuale, pur inserendo una misura
di semplificazione per le imprese, non accelera i tempi per il
rilascio del certificato e soltanto se gli enti appaltanti potranno
accedere alle banche dati si potrà ottenere una concreta e veloce
acquisizione del DURC.
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