Con il comma 4-sexies dell’articolo 18 del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
l’
incentivo per i progettisti della pubblica amministrazione
è stato abbassato, crediamo definitivamente allo 0,50%.
Ricordiamo che l’art. 92, comma 5 del Codice dei contratti fissava
tale percentuale "non superiore al 2%" e che nel corso del 2008 era
stata abbassata una prima volta allo 0,50% con il decreto-legge 25
giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e
che, successivamente, con il decreto legge 23 ottobre 2008, n.162
convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201era stata riportata
al 2%.
Sul problema legato alla tempistica di applicazione della riduzione
è intervenuto Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con la
circolare 23 dicembre 2008, n. 152552 avente per oggetto
"Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133 – Applicazione
della disposizione concernente ulteriori misure di riduzione della
spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestaziomìni di assistenza specialistica.
Nella circolare viene precisato che la riduzione del compenso
incentivante, operante a partire dall’1 gennaio 2009, deve essere
applicata a qualsiasi compenso erogato a partire da tale data e non
soltanto per i lavori avviati dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Viene, pertanto, precisato che la riduzione deve essere
applicata (quindi, retroattivamente)
a tutta l’attività
progettuale non ancora remunerata anche se già espletata.
Il Ministro, quindi, opta per il principio di "cassa" e non di
"competenza" per l’operatività della riduzione ed il passaggio dal
2% allo 0,50% non salva, dunque, i compensi relativi alle
prestazioni professionali (sia di progettazione che di direzione
dei lavori) già espletate.
Sempre nella citata circolare è precisato che il principio di
"cassa" vale anche per la riduzione dei compensi dei pubblici
dipendenti componenti di collegi arbitrali, professori e dirigenti
compresi e vale la pena ricordare che con il comma 9 dell’articolo
61 del citato decreto-legge n. 112/2008 tali compensi sono stati
ridotti del 50%.
Ovviamente su tali posizioni non si trovano d’accordo le
organizzazioni di categoria ed, in particolare l’
UNITEL
(Unione nazionale italiana tecnici enti locali) che definisce la
riduzione dei compensi come "Mortificazione del ruolo tecnico nella
pubblica amministrazione e maggiore costo delle opere"
precisando che la "decurtazione mortifica la professionalità e la
dedizione al lavoro del Tecnico della pubblica amministrazione e
spinge i dipendenti a non farsi carico delle maggiori
responsabilità richieste in questo settore con la conseguenza che
le attività verranno affidate a soggetti esterni con maggior costo
delle opere".
© Riproduzione riservata